A che punto è la nona salvaguardia?

locandina del film "L'Esodo"

Da alcuni giorni, l’Ispettorato del Lavoro e (in qualche caso) INPS stanno recapitando le prime comunicazioni in merito all’accoglimento o meno delle domande relative alla nona salvaguardia. Nel frangente assistiamo ad una montante apprensione per la iniziale, nutrita quantità di respingimenti da parte di chi ancora attende risposte e allo stupore di chi purtroppo si è visto respingere l’istanza.
Proviamo quindi a chiarire alcuni aspetti della procedura e gli errori più comuni emersi ai quali, una legge che rifugge dalla semplicità non può chiamarsi estranea.

Intanto occorre dire che il timore di una insolita quantità di respingimenti, al momento, non trova oggettiva giustificazione. In questo frangente l’Ispettorato ancora deve terminare di vagliare le istanze ricevute mentre INPS può già espletare le verifiche di sua competenza in attesa dell’esito del responso da ITL.
È pertanto ovvio che INPS possa già comunicare una eventuale reiezione, anche se ancora in attesa dell’esito dall’Ispettorato, qualora i requisiti pensionistici non risultassero idonei. Viceversa, se i requisiti previdenziali risultassero idonei, INPS sarebbe costretta ad attendere l’esito da ITL e, per ora, non invia alcuna comunicazione all’interessato. È pertanto evidente che, al momento, da parte INPS, possono pervenire solo comunicazioni di respingimento ma questo, in chi è in trepida attesa, sta coltivando la immotivata convinzione che sia in atto una sorta di mattanza.

Purtroppo, anche da ITL, parallelamente agli accoglimenti, stanno pervenendo dei respingimenti. Tranne che in un caso noto, di errore da parte ITL e prontamente rimediato con un ricorso amministrativo, i casi rilevati dal Comitato Difesa e Tutela Pensioni (ex Comitato Esodati Licenziati e Cessati) sono tutti imputabili a marchiani errori degli interessati, ai quali i patronati non hanno opposto le opportune rettifiche.

Uno degli errori più ricorrenti, tra gli ex mobilitati, è stato quello di iscriversi alla categoria dei licenziati unilaterali mentre che, nella istanza ITL, avrebbero dovuto barrare la casella dei cessati con accordi. Costoro un accordo sindacale lo avevano e continuano ad averlo; poco importa se avevano già terminato la mobilità da qualche anno. Perché sia stata barrata la casella dei cessati unilaterali non lo sapremo mai ma questo, per chi è stato licenziato prima del 2007, significa vedersi respingere l’istanza ITL e, di conseguenza, anche la domanda di salvaguardia da INPS.

Istanza respinta, cosa fare?

In caso di respingimento della domanda da parte ITL o INPS per errata compilazione delle istanze o per errata valutazione, è possibile presentare ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla notifica. Questo significa che chi si accorge che la domanda presentata contenga errori determinanti od omissioni di documenti allegati, oppure che l’ente preposto abbia male interpretato la documentazione, può ancora porvi rimedio ma occorre non perdere tempo. Sovente, nei primi giorni dalla comunicazione, è possibile anche intervenire direttamente presso ITL o INPS per far notare l’errore o per integrare la documentazione eventualmente mancante; diversamente occorre presentare istanza di riesame presso l’ITL di appartenenza. Se la controversia verte invece sulla mancanza dei requisiti previdenziali, occorre presentare ricorso nei confronti dell’INPS. In questi casi, il patronato è delegato ad agire per conto dell’interessato, sempre che, s’intende, gli sia stato conferito mandato a suo tempo.

Per ulteriore chiarezza nel merito dei requisiti richiesti dalla nona salvaguardia e delle categorie di ex lavoratori coinvolte, rimando ad un mio precedente articolo che è reperibile a questo link: Soggetti e requisiti della IX salvaguardia

Condividi questo post

RSS degli articoli del blog  

Pubblicato

in

da