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Soggetti e requisiti della IX salvaguardia

Il Senato approvato la Legge di Bilancio 2021 contenente la IX salvaguardia per 2.400 degli ultimi esodati. Verosimilmente domani, dopo la firma del Capo dello Stato, il testo verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si tratta ormai di passaggi che non pregiudicheranno l’esito ormai scontato. La IX salvaguardia è ormai legge dello Stato ma non è difficile intuire che, a distanza ormai di parecchi anni, non saranno pochi coloro che avranno difficoltà a districarsi tra i testi di legge e le categorie dei beneficiari. Proviamo quindi a fare un poco di chiarezza sui soggetti coinvolti e sui requisiti necessari ad accedere alla salvaguardia riportando intanto il link al testo licenziato dal Senato (DL 2054, Art. 1, commi 346, 347 e 348).

Fermo restando che resta più che mai attuale la raccomandazione di avvalersi sempre del supporto di uno dei soggetti abilitati in quanto questo blog non è un sito professionale e tanto meno intende sostituire o surrogare i soggetti istituzionalmente all’uopo deputati, iniziamo col dire che, con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, gli interessati a presentare istanza per la IX salvaguardia avranno 60 giorni di tempo per inoltrare la domanda di salvaguardia (non anncora di pensione) corredata della necessaria documentazione. Probabilmente, buona parte di quei 60 giorni trascorreranno nell’attesa della Circolare ministeriale in seguito alla quale INPS, a sua volta, potrà predisporre l’apposito software ed emanare la circolare applicativa che consentirà alle sedi periferiche di gestire le istanze. Oltre a questo, dovranno essere nuovamente istruite le ITL per le verifiche di competenza. Tempo materiale a disposizione non ne resterà più di tanto, per cui occorrerà ancora qualche settimana, prima che sia possibile inoltrare istanza di salvaguardia ma intanto, chi è interessato e non prevede di gestirsi in autonomia, sarà bene che prenda innanzitutto contatto col proprio patronato di riferimento onde prevenire i possibili affollamenti dell’ultima ora.

Categorie interessate

Il testo di legge licenziato con la Legge di Bilancio 2021 fa riferimento alle categorie già salvaguardate dalla Legge 147/2013, art. 1, comma 194, lettere a), b), c), d) ed f) (V salvaguardia) e alla Legge 201/2011, art. 24, comma 14, lettera e-ter (riforma Monti-Fornero) per quanto riguarda i lavoratori in congedo. Le categorie interessate sono le seguenti:

  • a) contributori volontari di cui alla Legge 147/2013, art. 1, comma 194, lettera a);
  • b) contributori volontari di cui alla Legge 147/2013, art. 1, comma 194, lettera f);
  • c) cessati con accordi e cessati unilaterali di cui alla Legge 147/2013, art. 1 comma 194, lettere b), c) e d);
  • d) lavoratori in congedo di cui al Decreto Legge 201/2011, art 24, comma 14, lettera e-ter;
  • e) lavoratori cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 31/12/2011,
    con esclusione del settore agricolo, dei lavoratori con qualifica di stagionali, dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e dei lavoratori in somministrazione con contratto di lavoro a tempo determinato.

Termine temporale

Per tutte le categorie comprese nella IX salvaguardia vale la data del 31/12/2021 quale termine ultimo entro il quale deve essere conseguito il diritto alla decorrenza; il che significa che la decorrenza effettiva deve collocarsi entro il 6 gennaio 2022. Si deve pertanto intendere che tale scadenza sia comprensiva della cosiddetta “finestra” di attesa tra il raggiungimento dei requisiti e la decorrenza della pensione; finestra che, come presumo sia ormai noto ai più, consta di 12 mesi per i lavoratori dipendenti e di 18 per i lavoratori autonomi.

Nota: il termine del 6 gennaio 2022, anziché 1° gennaio 2022 per la decorrenza, che dovrà comparire nelle successive circolari applicative, è una mera necessità amministrativa già applicata nei precedenti provvedimenti, in quanto le decorrenze delle pensioni fanno riferimento al primo giorno bancabile del mese e, al verificarsi di determinate circostanze, può accadere che i primi sei giorni di gennaio siano tutti festivi o prefestivi.

Limitazioni

Il beneficio può essere concesso anche se, successivamente alla data di cessazione, il lavoratore abbia svolto qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale limitazione non è menzionata nei confronti dei lavoratori in congedo del gruppo d).

Finestre

— La finestra applicata per la pensione di vecchiaia e per le quote è di 12 mesi per i lavoratori dipendenti e di 18 per i lavoratori autonomi;
— La finestra per la pensione di anzianità solo contributiva (40 anni) è di 15 mesi per i lavoratori dipendenti e di 21 mesi per i lavoratori autonomi;

Requisiti

Nota 1: i requisiti da prendere in considerazione non sono quelli dell’anno in cui si fa domanda di salvaguardia bensì sono quelli corrispondenti all’anno in cui i requisiti richiesti, per quello specifico anno, sono stati effettivamente maturati.

Nota 2: per accedere alla pensione di vecchiaia, alle cosiddette “deroghe Amato”, la cui tipologia è riconducibile alla Legge 147/2013, art. 1, comma 194, lettera a), sono sufficienti 15 anni di contributi ( 780 settimane); a tutti gli altri, lavoratori e lavoratrici, è richiesto un minimo di 20 anni di versamenti (1040 settimane).

Vecchiaia donne

— Pubblico impiego: 65 anni e 7 mesi nel 2017 e 2018, poi 66 anni;
— Settore privato: 61 anni e 5 mesi nel 2017, 61 anni e 10 mesi nel 2018, 62 anni e 9 mesi nel 2019, 63 anni e 3 mesi nel 2020;

Vecchiaia uomini

Per tutti: 65 anni e 7 mesi per chi ha raggiunto i requisiti nel 2017 e 2018, poi 66 anni.

Anzianità contributiva (40 anni)

Non è richiesto il requisito anagrafico; il requisito (40 anni di contributi) è esclusivamente contributivo e non è soggetto agli adeguamenti dell’età pensionabile.

Quote

Requisito contributivo minimo: 35 anni per tutti. È esclusa dal computo la contribuzione non utile al diritto.
Requisito anagrafico minimo:
— Settore privato e pubblico: quota 97,6 nel 2017 e 2018, quota 98 dal 2019 in poi. È richiesta una età minima di 61 anni e 7 mesi nel 2017 e 2018 e di 62 anni dal 2019 in poi;
— Lavoratori autonomi: quota 98,6 nel 2017 e 2018, quota 99 dal 2019 in poi. È richiesta una età minima di 62 anni e 7 mesi nel 2017 e 2018 e di 63 dal 2019 in poi;

Calcolo della quota

Il principio fondante è che il lavoratore deve aver raggiunto entrambi i requisiti minimi previsti per l’anno in questione e che la loro somma deve eguagliare la quota prevista. Sommando i requisiti minimi però, come si può notare, la quota non può essere raggiunta e necessitano indifferentemente un anno in più di contributi oppure un anno in più di età anagrafica. Questo comporta che, per esempio, per un lavoratore dipendente del settore privato, nel 2020, la quota 98 può essere raggiunta con 36 anni di contributi e 62 di età, oppure con 35 di contributi e 63 di età.

Quote, compensazione dei requisiti

Al raggiungimento della quota, purché sussistano il requisito contributivo minimo di 35 anni e l’età minima prevista per quell’anno, concorrono anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva. (Circolare INPS n° 60 del 15 maggio 2008, par. 3).
In altre parole, una volta che i requisiti minimi siano stati raggiunti, le frazioni di anno dei contributi possono andare in compensazione delle frazioni di anno di età anagrafica e viceversa.
Attenzione: si parla di frazioni di anno e non di più annualità. Nonostante questo, come vedremo nell’esempio, questa regola (in verità poco nota) può risultare provvidenziale in determinate circostanze.
Supponiamo un lavoratore dipendente che debba raggiungere quota 98 e, al 31/12/2020 (deve scontare 12 mesi di finestra) abbia 61 anni e 9 mesi di età e 36 anni e 6 mesi di contributi. Se sommassimo solo gli interi, pur avendo raggiunto entrambi i requisiti minimi richiesti, quel lavoratore verrebbe escluso dalla salvaguardia in quanto la quota risultante sarebbe inferiore a 98. Compensando i requisiti con la frazione di anno invece la quota 98 viene raggiunta e il lavoratore ha diritto alla salvaguardia. In realtà, il calcolo sulle frazioni dei requisiti è più complesso di come potrebbe apparire ma è bene evidenziare che tale possibilità esiste; nel caso, saranno i patronati a doversi prendere cura di effettuare i calcoli.

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