Quarto stato - Dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo

Esodati, salvaguardia vs “soluzioni”

il quarto stato

La Legge di bilancio sta per entrare nel vivo della discussione parlamentare. Licenziata in Commissione, approderà definitivamente nelle due aule per la definitiva approvazione e speriamo che, una volta tanto, vi giunga libera dai lacciuoli della blindatura e della fiducia; personalmente, mi ritengo possibilista più sulla rinuncia alla seconda strategia che non alla prima. Le ragioni sono peraltro evidenti: se, da un lato, non si evidenziano sostanziali indizi di cedimento di tenuta della maggioranza in sede di approvazione, dall’altro, complici anche i ritardi nella presentazione dei progetti di impiego del Recovery Fund, vi è una forte esigenza di non allarmare la UE per eventuali sbandamenti dalle linee strategiche attese, la qual cosa comporta la irrinunciabilità ad alcuni assunti, specie in materia previdenziale.

Che, in materia previdenziale, vi sia una qualche volontà di precorrere le tempistiche del passaggio al contributivo pieno, mi pare evidente già da qualche tempo. L’aleggiare di ipotesi volte a gravare le future pensioni di penalità, che andrebbero necessariamente ad aggiungersi alle fisiologiche riduzioni collegate alla minore età e al ridotto montante da portare al calcolo, più che ad un insensato accanimento sui futuri redditi, sembrano indirizzate a far apparire quale male minore l’imposizione del contributivo pieno anche laddove sussisterebbero ancora residue quote di contribuzione a regime retributivo.

Va pertanto da se che, se si assume per certo tale indirizzo, debba apparire ogni anno più difficile l’accettazione – soprattutto da parte della UE – un ritorno alle regole cassate ormai da un decennio, fosse anche per la sola, ormai sparuta, categoria dei residui esodati. Era difficile nel 2016, all’indomani della VIII salvaguardia, lo è ancor più oggi di fronte ad una crisi sanitaria ed economica senza precedenti. Per altro verso e considerato che, in questo lasso di tempo, la politica non ha emesso altro che puerili giustificazioni (vedi i rimpalli di responsabilità sulle quantificazioni) e stucchevoli balbettii (la parola “soluzioni” sistematicamente adottata al posto di “salvaguardia” ) si palesa una sostanziale mancanza di volontà politica, in parte forse dettata da scarsa attenzione al problema, di sicuro disorientata dal proliferare di posizioni contrastate e strumentali tra gli esodati stessi o sedicenti tali.

Solo riconducendo la vicenda nel suo giusto alvo e smontando alcuni assunti destituiti di ogni fondamento, si potrà riportare la questione degli ultimi 6.000 esodati nella sua giusta connotazione costituzionale, circoscritta nei numeri e nel tempo, quindi eccezionalmente spendibile anche al cospetto della UE.

Sebbene la sentenza costituzionale 822/1988 ribadisca il dovere di tutelare il lavoratore durante il periodo previgente la messa in quiescenza, dopo la VIII salvaguardia tale diritto non appare più impugnabile per tutta una serie di ragioni ma l’Art. 3 della Costituzione, afferma il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla Legge, cosa dalla quale la VIII salvaguardia ha palesemente e abbondantemente derogato. Ecco quindi che il ripristino dell’uguaglianza dei trattamenti non può passare per una generica “soluzione” ma deve necessariamente originare dalla riapertura dei termini dell’ultima salvaguardia o da un nuovo e definitivo provvedimento ad integrazione del precedente. L’una soluzione vale l’altra, tanto più che la eventuale riapertura della VIII salvaguardia può contare su un precedente: i termini di legge della VI salvaguardia, scaduti a gennaio, vennero riaperti a marzo dello stesso anno per un migliaio di lavoratori della “quota96 scuola” che avevano usufruito della lg104 entro fine 2011.

Da tutto questo si comprende la necessità di restare nell’ambito delle stesse categorie oggetto della legge 232/2016, fermo restando che il riferimento alla previgenza, citato in sentenza costituzionale, restringe il beneficio a chi abbia lasciato il lavoro in prossimità del previsto pensionamento. Ne discende quindi che non tutti coloro che hanno lasciato o perduto il lavoro prima della riforma possono ritenersi esodati. Secondo il concetto di “previgenza”, non puó essere considerato esodato chi il lavoro lo abbia lasciato o perduto molti anni prima della legge 214/2011. La sintesi è che l’effetto di una salvaguardia non può coprire un arco temporale eccessivamente lungo e tanto meno può protrarsi indefinitamente nel tempo. Individuare nel 31/12/2021 il termine ultimo entro il quale devono raggiungersi i requisiti significa quindi ripristinare l’equità di trattamento rispetto a chi, di quello stesso trattamento, già ne beneficia, nella consapevolezza che in discussione non è il transitorio bensì l’iniquità perpetrata.

Non per questo, coloro che non rientrerebbero in tali termini dovrebbero venire dimenticati dalle istituzioni ed infatti non lo sono. Gli incontri a livello istituzionale che stanno attualmente sostenendo i sindacati sono infatti tesi a prevenire l’atteso scalone del 2022 ed a predisporre una soluzione (qui il termine è appropriato) per i disoccupati di lungo corso e per le contribuzioni discontinue, categorie alle quali, nei suddetti casi, dovrebbero fare correttamente riferimento. Non si tratta di difendere posizioni di categorie o di voler privilegiare chissà chi; si tratta di inquadrare nel giusto ambito due distinte problematiche.

Altro aspetto che va ben compreso è sulle aspettative di vita e sugli adeguamenti di genere. L’equiparazione (in peius) tra uomo e donna e gli adeguamenti alla durata presunta della vita non sono parto del governo Monti bensì del governo Berlusconi che lo precedette. Immaginare, come da alcune parti mi capita di leggere, che tornando al regime pensionistico disegnato dalle riforme Sacconi (2010) e Tremonti (2011) sia possibile evitare i vari adeguamenti accumulatisi negli anni significa non avere semplicemente contezza delle leggi delle quali si parla. Continuare però a chiedere il blocco ai valori del 2018 è ormai anacronistico perché si entrerebbe in conflitto di equità nei confronti di chi, a tali incrementi ha già sottostato.

In conclusione: le resistenze ad avviare una salvaguardia ultimativa, se anche non espressamente dichiarate, sono purtroppo evidenti e a testimoniarle sarebbero sufficienti i quattro anni di un nulla di fatto, di una melina giocata sulla pelle di 6.000 famiglie ma, con la consapevolezza dei limiti entro i quali deve necessariamente mantenersi il discorso, la questione può ancora trovare spazio in Legge di bilancio.

Condividi questo post

RSS degli articoli del blog  

Pubblicato

in

da