ratifica della Costituzione

La Costituzione Italiana, differenze tra referendum abrogativo e confermativo

ratifica della Costituzione

La modifica renziana della Costituzione è stata licenziata dalle Camere e così anche la Legge Elettorale, altrimenti nota come “Italicum”. Toccherà ora ai cittadini dire l’ultima parola nel merito di una “riforma” (il virgolettato è d’obbligo) e la nuova Legge Elettorale che, in concorso, segnerebbero in realtà la fine del bicameralismo da un lato e, dall’altro, la concentrazione di un potere abnorme e incontrastabile nelle mani di quello che sarà il futuro partito di maggioranza. In parole semplici: una svolta che lascerebbe la porta aperta a scelte autoritarie dalle conseguenze inimmaginabili ma sicuramente probabili. Già sono al lavoro i comitati referendari ma ritengo che la prima cosa da fare sia rendere edotti i cittadini, al di la dell’informazione pilotata dei media di regime, sul concreto significato di un NO o di un SI ai due quesiti in preparazione.

Tralasciando di parlare dell’esercizio del referendum consultivo, che l’Art. 132 della Costituzione Italiana limita alla creazione di nuove Regioni, alla fusione tra quelle esistenti e al passaggio di Province e Comuni da una Regione ad un altra, i referendum ammessi dall’attuale Costituzione sono solo di due tipi: abrogativo o confermativo.

 

Referendum abrogativo

Art. 75 della Costituzione
E’ indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali [omissis].

Nella fattispecie si vuole indire il referendum per abrogare la Legge Elettorale cosiddetta Italicum. Il referendum abrogativo, lo dice la parola, viene indetto per definire la volontà popolare circa l’abrogazione, ovvero la decadenza, di una specifica Legge o parte di essa Il quesito posto ai cittadini sarà quindi del tipo: «Volete voi abrogare…». Il cittadino che intende abrogare (o modificare) la Legge Elettorale vigente (Italicum) dovrà quindi pronunciarsi per il SI. Il cittadino di parere opposto dovrà invece pronunciarsi per il NO.

Chi ritiene che la Legge Elettorale appena varata
(Italicum) debba venire abrogata dovrà votare:

SI

 

Referendum Confermativo

Art. 138 della Costituzione
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

In tema di modifiche alla Costituzione il referendum può essere soltanto di tipo confermativo. Non è concesso ai cittadini di chiedere l’abrogazione o la modifica della Costituzione. Questo è compito eventuale e precipuo delle due Camere del Parlamento (Camera e Senato) le cui decisioni però, come stabilito dall’Art. 138 Parte Seconda della Costituzione, possono o devono essere sottoposte al parere vincolante dei cittadini. I cittadini hanno quindi parte attiva, quasi si trattasse di una terza Camera popolare, nel confermare o meno le modifiche approvate dalle Camere. In questo caso un SI ha valore di approvazione mentre che un NO vale come parere contrario alle innovazioni che le Camere hanno introdotto nella Costituzione.

Chi è contrario alla “riforma” costituzionale
Renzi-Boschi dovrà quindi votare:

NO

Dalla lettura dell’Art. 138 si evince però un’altra cosa molto importante: il referendum non è affatto un processo automatico, tanto meno è una consultazione che possa venire indetta dal Capo del Governo come invece lascerebbero intendere le dichiarazioni dell’attuale Premier diffuse attraverso i media. Di sua iniziativa, Renzi non indirà nessun referendum, perché questo non è previsto tra i doveri del Premier e tanto meno è contemplato tra le sue facoltà. Il referendum viene necessariamente indetto, perché questo prevede la Costituzione, qualora venga richiesto da almeno un quinto dei parlamentari o da almeno 500.000 cittadini elettori oppure ancora, da almeno cinque Consigli Regionali.

Credo sia del tutto superfluo rimarcare che sarebbe fortemente autolesionistico confidare sul fatto che un quinto dei parlamentari voglia mettersi di traverso alla volontà politica del nascente Partito Unico. Proprio perché si prospetta un Parlamento egemone e dominato da un Partito Unico, c’è da supporre che verrebbe meno la facoltà dei parlamentari di agire in autonomia e secondo coscienza, come ora prevede la Costituzione. Per la sopravvivenza stessa della Democrazia mi auguro che siano i nostri stessi parlamentari a portarci al referendum ma il lavoro per organizzare la raccolta delle firme necessarie deve iniziare fin da ora.

Fin da ora deve iniziare una campagna, attraverso tutti i mezzi di comunicazione disponibili, per spiegare le ragioni del referendum ma, prima ancora, per spiegare a chi andrà a votare, che i referendum saranno due: uno confermativo, a difesa della Costituzione nata dalla Resistenza e dal sacrificio dei nostri padri, l’altro abrogativo, per abrogare l’Italicum, una Legge Elettorale ancor più incostituzionale di quella che l’ha preceduta.

Condividi questo post

RSS degli articoli del blog  

Pubblicato

in

da