Il decreto per l’adeguamento dei requisiti pensionistici è l’ultimo regalo, in ordine di tempo, da parte del governo per l’anno 2014 ai lavoratori e agli esodati; il provvedimento era senz’altro atteso in quanto esplicitamente previsto dal Decreto 201 del 6 dicembre 2011 (riforma Monti – Fornero) ma di certo non è stato foriero di un sereno Capodanno in molte famiglie come invece, appena il giorno successivo, il Capo dello Stato augurava retoricamente agli italiani con un messaggio a reti unificate; iniziativa non certo nuova ma che deve aver ottenuto uno share particolarmente poco entusiasmante se, ancora oggi, i media di regime sull’argomento glissano alla grande.
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre, è plausibile che pochi lo abbiano letto ed altrettanto plausibile è che pochi abbiano chiare le idee sui cambiamenti che tale decreto introduce. Per questo motivo proviamo a fare qui il punto della situazione, partendo dal testo del Decreto:
DECRETO 16 dicembre 2014
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento
agli incrementi della speranza di vita. (14A09922)
(GU n.301 del 30-12-2014)1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di eta’ anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2014
Il Decreto si compone quindi di un unico articolo che entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2016 e interessa i trattamenti pensionistici descritti dai commi 12-bis e 12-quater dell’ art. 12 del DL 78/2010 e tiene conto di tutte le successive modificazioni e integrazioni. In altre parole, per tutte le forme pensionistiche, ad esclusione dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa (ultimo periodo del comma 12-quater, art. 12 del DL 78/2010) e dei salvaguardati col regime delle quote, (tabella B allegata al DL 78/2010) tutti gli attuali requisiti anagrafici vengono innalzati di 4 mesi.
Si noti che nel Decreto si parla esclusivamente dei requisiti anagrafici e non di quelli contributivi per cui il requisito dei 40 anni di contribuzione per le pensioni di anzianità, che sono svincolate dal requisito anagrafico, resta invariato. Ovviamente, dal momento che la riforma del 2011 ha eliminato le pensioni di anzianità, nella fattispecie, come nel caso delle quote, stiamo parlando specificatamente degli esodati, che tratteremo comunque meglio di seguito
Dal momento che il Decreto impone di tener conto di tutte le successive modificazioni e integrazioni al decreto originale (DL 78/2010), le età anagrafiche da incrementare sono quindi quelle attuali, compresi anche gli adeguamenti anagrafici già previsti per il 2016 dalla vigente legislazione quindi, sintetizzando
Pensioni di vecchiaia
Requisiti necessari dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
– lavoratrici autonome e gestione separata, da 65 + 9 passano a 66 + 1
– lavoratori autonomi e gestione separata, da 66 + 3 passano a 66 + 7
– lavoratrici dipendenti del settore privato, da 65 + 3 passano a 65 + 7
– lavoratori dipendenti pubblici e privati, da 66 + 3 passano a 66 + 9
– lavoratrici dipendenti del settore pubblico, da 66 + 3 passano a 66 + 9
Pensione anticipata
Requisiti necessari dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
– Per gli uomini, da 42 + 6 passano a 42 + 10
– Per le donne, da 41 + 6 passano a 41 + 10
COME CAMBIA PER GLI ESODATI
E’ del tutto palese che, per chi raggiungerà i requisiti entro il 31-12-2015, sia che li raggiunga per sopraggiunta vecchiaia sia che li raggiunga per anzianità, con le quote o con 40 anni di versamenti contributivi, non cambia nulla. Per questi tutto resterà immutato e non avrà motivo di preoccuparsi delle nuove aspettative di vita
Diverso è per gli esodati che matureranno i requisiti a partire da 1° gennaio 2016
I salvaguardati che raggiungono i requisiti dopo il 1° gennaio 2016 dovranno purtroppo fare i conti con le nuove aspettative di vita che, si noti bene, non si sostituiscono alle vecchie ma si aggiungono, oltre all’ incremento dell’età base previsto per il 2016 dalla stessa riforma del 2011.
VECCHIAIA E ANZIANITA’ PER GLI ESODATI
Dovranno infatti aggiungere ai requisiti le nuove aspettative di vita coloro che saranno salvaguardati per vecchiaia o con le quote mentre chi punta ai 40 anni di contributi sarà esentato dall’incremento delle aspettative di vita ma resterà soggetto ad una finestra di 15 mesi anziché 12 (21 mesi per i lavoratori autonomi).
La ragione di questo va ricercata nei chiarimenti sul tema, a suo tempo forniti nel 2012 dal Ministero del Lavoro e da INPS secondo i quali, dovendosi applicare in tutto e per tutto la riforma Sacconi con le successive modifiche introdotte dalla Legge 111/2011, per gli esodati resta in vigore la “finestra mobile” e trova applicazione anche l’incremento di uno o più mesi sul requisito anagrafico programmati dal regime al tempo vigente. Dal momento che le periodiche revisioni delle aspettative di vita, come quella in vigore dal 2016, erano previste già dal regime antecedente la riforma del 2011, con l’unica variante che, in sede di prima applicazione (quindi l’adeguamento previsto per il 2016), l’incremento non avrebbe potuto superare i 3 mesi. Da qui si comprende perché il requisito della quota, per gli esodati, ora è fissato a 97+6 anziché 97+7.
IL SISTEMA QUOTE
Per i salvaguardati col sistema delle quote quindi è stabilito un incremento di ulteriori 3 mesi sul requisito anagrafico che inevitabilmente agisce sulla quota. Fermo restando il requisito contributivo minimo di 36 anni, quello anagrafico aumenta di 3 mesi passando da 61+3 a 61+6; di riflesso, la quota passa da 97+3 a 97+6 (per i lavoratori autonomi si passa da 98+3 a 98+6). Questo, per molti comporterà certamente una interminabile rincorsa dei requisiti (non sottovalutiamo il fatto che nel 2018 ci sarà un nuovo, consistente adeguamento) e, quel che è peggio, il mancato conseguimento dei requisiti entro il periodo di percezione della mobilità che, come sappiamo, è requisito indispensabile per ottenere la salvaguardia. Se non ci sarà un ulteriore intervento di salvaguardia da parte del governo, il rischio più che mai concreto per molti esodati “quotisti”, è quello di non raggiungere mai più i requisiti necessari alla salvaguardia.
– settore privato e pubblico, da 97+3 passa a 97+6
con minimo 61+6 di età e 36 di contributi
– settore lavoratori autonomi, da 98+3 passa a 98+6
con minimo 62+6 di età e 36 di contributi
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78
Art. 12, commi 12-bis e 12-quater
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.12-bis. In attuazione dell’articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all’articolo 1, comma 20, e all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica devono essere aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter.
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell’ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti, è applicato l’adeguamento dei requisiti. Resta fermo che l’adeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per l’accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.
Legge 243 del 23-08-2004 tabella B
Lavoratori dipendenti pubblici e privati | Lavoratori autonomi iscritti all’INPS | |||
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(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva | Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1 | (2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva | Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2 | |
Dal 01-07-2009 | 95 | 59 | 96 | 60 |
2010 | 95 | 59 | 96 | 60 |
2011 | 96 | 60 | 97 | 61 |
2012 | 96 | 60 | 97 | 61 |
Dal 2013 | 97 | 61 | 98 | 62 |
N.B. Alla tabella B occorre aggiungere le ulteriori aspettative di vita previste dalla riforma Fornero e che, attualmente, constano in 3 mesi di aspettative di vita per il regime delle quote e di 3 mesi di ritardo sulla decorrenza, oltre ai 12 comuni a tutti, per il regime dei 40 anni.