ESODARIO – Numeri e tipologie dei lavoratori esodati

(Ver. 27052012 h 11)

– VERSIONE PROVVISORIA –
in attesa dell’emanazione del decreto – in rosso gli ultimi aggiornamenti derivati dalla PDL Damiano INTEGRATA

 

Premessa:

E’ un documento di auto-aiuto per tutte le persone “senza lavoro e senza pensione”
Questo sintetico documento, che prende origine da uno analogo di Fanio, è aggiornato con il contributo di esperti e persone partecipanti al forum INTOPIC. E’ suddiviso in Categorie e Note esplicative ma per le deroghe è necessario aspettare il decreto interministeriale di cui al c. 15 art. 24 del Dl 201/2011 annunciato entro 30.6.12. La materia è molto complessa e ci sono tantissimi situazioni che sono differenti per pochi dettagli ma dove i dettagli determinano spesso conseguenze molto importanti per la persona: ci sono aspetti “semplici e evidenti” e aspetti “molto delicati”: per questo è assolutamente necessario prestare massima attenzione a Leggi e Date. Ci auguriamo che questo documento serva anche come stimolo di riflessione, dubbi e discussione.

LISTA CATEGORIE

Per lo scenario delle deroghe è necessario aspettare il decreto interministeriale di cui al c. 15 art. 24 del Dl 201/2011 annunciato entro 30.6.12. Ad oggi le deroghe sono comunque subordinate alla capienza degli stanziamenti della L214/2011. Lo senario è in evoluzione, in particolare si aspetta il decreto attuativo del Ministro sulla deroga per 65.000 persone. Sono indicate solo ragionevoli ipotesi.

  1.  Mobilitati che hanno maturato il diritto nel 2011 e sono nei c.d. 10.000 (vedi Nota 4) => derogati.
  2. Mobilitati con accordo ENTRO il 30.4.10 (ma fuori dai c.d. 10000) e che hanno maturato il “diritto” nel 2011, avrebbero avuto la “decorrenza” della pensione secondo la legislazione precedente nel 2011 o 2012 o 2o13 (vedi Nota 4) => derogati. (esamina anche Cat. 14).
  3. Mobilitati che maturano il diritto dal 2012 in POI e sono nei c.d. 10.000 (vedi Nota 4) => potrebbero essere derogati (capienza stanziamenti). Attualmente congelati in attesa del decreto al 30/6 e successiva graduatoria Inps (esamina anche Cat. 14).
  4. Mobilitati con accordo ENTRO 30.4.10 (ma fuori dai c.d. 10000) che matureranno il diritto dal 2012 in poi. Osservazione:
    Essi potrebbero ottenere (solo previo decreto interministeriale) il “prolungamento del reddito” nel caso l’allungamento della finestra di uscita della L122/10 porti la “decorrenza pensione” DOPO il termine mobilità (vedi Nota 4) => potrebbero essere derogati (capienza stanziamenti). (esamina anche Cat. 14).
  5. Mobilitati con accordo DOPO 30.4.10 sino a 4.12.11 (o fino 31.12.11?) che maturano il diritto dal 2012 per effetto dell’ accordo di mobilità. Osservazione: ci sono differenze significative rispetto alla Cat. 4 (Nota 2 per la Gestione Proroga Sussidio) => ?deroga? (esamina anche Cat. 14).
  6. Esodati che hanno risolto entro il 31.12.11 il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’ “ESODO” in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’ “ESODO”, firmati in AZIENDA ante il 06.12.11 (vedi NOTA 6), anche se usciti dal lavoro o se hanno firmato in DPL (confindustria , UIR, ecc) dopo il 06.12.11 (sottoscritti anche ai sensi degli art. 410,411,412-ter del Codice di Procedura Civile)
    • a) – se rispettano i seguenti vincoli (art.6 c.2-ter L14/2012 conv.DL216/2011 “milleproroghe”): “lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011” + “data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi” + “possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato DL n. 201 del 2011.”, ovvero percepimento della pensione entro il 06.12.13” (n.b.: vincoli molto stringenti) => potrebbero essere derogati (+ capienza stanziamenti);
    • b) – se risoluzione del rapporto di lavoro dopo il 31 dicembre 2011 => non derogati
    • c) – se percepimento della pensione in basse alle vecchie regole dopo il 6 dicembre 2012 => non derogati
  7. Soggetti in “MOBILITA” entro il 4.12.11 che non maturano i requisiti pensionistici entro la stessa (per esempio coloro che alla fine della mobilita’ non matureranno i 40 anni di contribuzione o non raggiungeranno i requisiti per le quote durante la stessa) e che con le norme precedenti AVEVANO LA CERTEZZA di poter raggiungere il requisito per la pensione di anzianità attraverso la contribuzione volontaria o aspettando il tempo necessario per maturare le quote (con l’età e la contribuzione minima prevista dalla vecchia normativa). Nello specifico:
    • a)  – Se non ottenuta l’autorizzazione al versamento C.V. con decorrenza antecedente il 4.12.11 => non derogati.
    • b)  – Se ottenuta l’autorizzazione al versamento C.V. con decorrenza antecedente il 4.12.11 => potrebbero essere derogati se maturano DECORRENZA pensionistica entro 24 mesi dall’entrata in vigore della manovra (dichiarazione Fornero da chiarire) (+ capienza stanziamenti)
  8. Le donne, per le quali di fatto non esisteva più la pensione di vecchiaia (o anzianità?), colpite dalla manovra di agosto 2011, che avvicina progressivamente la loro età pensionabile a quella degli uomini. Chi di loro, all’atto della sottoscrizione dell’accordo individuale, prevedeva di raggiungere il diritto al limite massimo della erogazione della mobilità (3 anni in genere, sud 4 anni) si è trovata nella situazione lasciata senza reddito al termine del periodo previsto. => ?deroga? (Vedi Nota 0).
  9. =>(vedi Nota 2).
  10. Soggetti licenziati che tramite conciliazione in sede sindacale o presso il giudice hanno ottenuto dall’Azienda:
    • a) –  il riconoscimento della contribuzione per gli anni che li separavano dalla pensione secondo la legislazione vigente al momento della conciliazione. => potrebbero essere derogati se maturano DECORRENZA pensionistica entro 24 mesi dall’entrata in vigore della manovra (dichiarazione Fornero da chiarire) (+ capienza stanziamenti)(come punto 7. b)
    • b) – un’ ’indennità per gli anni che li separavano dalla pensione nel caso di raggiunti requisiti di contribuzione ma non di età => non derogati.
  11. Soggetti dimessi tramite conciliazione in sede sindacale che hanno versato all’ INPS contribuzione come lavoratori autonomi per gli anni che li separavano dalla pensione secondo la legislazione vigente al momento della conciliazione. => ? possono essere assimilati agli esodati?
  12. Soggetti c.d. “Collocandi in Mobilità” con accordi di mobilità PRIMA del 4.12.11 MA che al 4.12.11 sono in “forze” (Cig, Cigs, attualmente con contratto in essere, nei fondi). Essi iniziano la mobilità in anni successivi (da 1.1.2012 in poi) => ?deroga?
  13. => (vedi Nota 3).
  14. Soggetti che al 4.12.11 sono:
  1. a) – titolari di prestazione straordinaria di settore di cui all’ art 2 comma 28 L23 dic 1996 n. 662
  2. b)– per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro 4.12.11 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà.Si noti che tutti questi Soggetti ereditano peculiarità delle Cat 2,3,4,5. Pur tuttavia la “specificità” di a) e b) potrebbe segmentare la Categoria in derogati e non derogati.
  • Persone che alla data del 4.12.11 hanno in corso l’ istituto dell’ esonerato dal servizio per max anni 5 fino alla maturazione di una anzianità di 40 anni (solo uomini) (di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25.06.08, n. 112) => potrebbero essere derogati (capienza stanziamenti).
  • Genitori di disabili che al 31.10.11 sono in congedo biennale straordinario e maturino entro i 24 mesi successivi i requisiti contributivi per la pensione a prescindere dalla età (ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26.3.11, n. 151) => potrebbero essere derogati (capienza stanziamenti).
  • NOTE ALLEGATE:

    NOTA 0

    Dal 2008 fino al 2015 compreso, in base all’art. 1 c. 9 della L243/04, le donne possono andare in pensione con le regole più favorevoli in vigore fino al 31.12.07, cioè con almeno 57 anni di età e 35 di contributi. Devono però accettare tutto contributivo che è più penalizzante.

    NOTA 1

    Definizione “Mobilitati”

    a) – Mobilità ai sensi degli art 4 e 24 , L223 (23.07.91) e successive modificazioni sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4.12.11 E che maturano i “requisiti” per il pensionamento entro il periodo di fruizione della indennità di mobilità di cui all’ art 7, commi 1 e 2, L223 (23.07.91)

    b) – Mobilità c.d. lunga ai sensi dell’ art 7 commi 6 e 7, L223 (23.07.91) e successive modificazioni e integrazioni per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4.12.11. La mobilità lunga ha durata massima di 7 anni per gli uomini e 10 per le donne

    Definizione “Esodati”

    a) – hanno risolto entro il 31.12.11 il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’ “ESODO” (sottoscritti anche ai sensi degli art. 410,411,412-ter del Codice di Procedura Civile)

    Definizione titolari di prestazione fondi di solidarietà

    a) Soggetti titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, c. 28, L662/96.

    Prestare molta attenzione a DATE di “accordo”, “licenziamento”, “inizio e fine mobilità” …

    NOTA 2

     “Quarantisti”

    Verosimilmente non saranno soggetti ad “adeguamento automatico aspettative vita”.
    Se salvaguardati L122/10 ne consegue: Requisiti 1° trim -> Decorrenza 1/7 (57 entro 30/6),1/10 (57 entro 30/9), 1/1; Requisiti 2° trim-> Decorrenza 1/10 (57 entro 30/9), 1/1: Requisiti 3° trim-> Decorrenza 1° gennaio; Requisiti 4° trim-> Decorrenza 1° aprile
    Se NON salvaguardati L122/10 (non sono nei c.d. 10000):

    chi matura nel 2011 => 40 anni+ 1 anno di finestra
    chi matura nel 2012 => 40 anni+1 anno di finestra+1mese
    chi matura nel 2013 => 40 anni+1 anno di finestra+2mesi
    chi matura nel 2014 => 40 anni+1 anno di finestra+3mesi
    etc.

    Infatti ai soggetti che “rientreranno in deroga ai nuovi requisiti previsti dalla L214/11 e che maturano i requisiti per la pensione di anzianità con i 40 anni di contribuzione” si applicheranno le nuove “finestre mobili” previste da L111/11 art. 18, commi 22-ter, 22-quater e 22-quinquies

    Osservazioni:

    • a) –  i mesi aggiunti da L111/11 (1, 2 o 3 ..) non fanno PERDERE il requisito (purchè raggiunto).
    • b) – Gestione Proroga Sussidio se suggellato da apposito decreto (di seguito un piccolo esempio esplicativo).
    • b1) – maturato diritto 40 anni a gen 2012 – mobilità fino a sett 2012 – finestrina lug 2012 – finestra mobile feb 2013: con il c. 5bis L122/10 proroga della mobilità da ott 2012 a gen 2013.
    • b2) – maturato diritto 40 anni a gen 2012 – mobilità fino a feb 2012 – finestrina lug 2012 – finestra mobile feb 2013: con il c.5bis L122/10 proroga della mobilità da lug 2012 a gen 2013 (i mesi da marzo a giugno 2012 già noti come scoperti).

    – QUOTISTI

    – L111/11 art.18 c4 => anticipa al 1.1.13 “adeguamento automatico aspettative vita”.
    – L122/10 => una volta raggiunto il “requisito” della Quota (attenzione al vincolo età) la “decorrenza” è +12 mesi (salvo i c.d. 10000) dal mese del “requisito” quota.

     

    Requisiti Quote
    2011-2012: requisito quota “96” (60 età min) ; (35 ctr min) a seguire
    Quota “97” (almeno 61 anni età) negli anni 13,14,15 è quota “97 + 3 mesi”
    Quota “97” (almeno 61 anni età) negli anni 16,17,18 è quota “97 + 7 mesi”
    etc

     

    NOTA 3
    C.V. (Contribuzioni Volontarie) dette anche V.V. (Versamenti Volontari), AUTORIZZATE ante-riforma. Subiscono gli impatti della L111 sia come target di Quotista o di Quarantista. Da chiarire l’ aspetto di C.V. autorizzate ma non in essere!

     

    NOTA 4
    Fanno parte della legge L122/10 gli accordi di mobilità prima del 30.4.10:

    1.  licenziati dopo il 30.10.08 (sono del comma 5bis slittamento decorrenza pensione 9-12 mesi).
    2. licenziati prima del 30.10.08 (i beneficiari del comma 5 sono i c.d. 10.000 mantengono la finestrina piccola (decorrenza pensione trimestre o semestre successivo alla maturazione requisiti).

    Estratto Messaggio INPS n. 20062 21.10.11:
    “Le posizioni non individuate a livello centrale e che, a giudizio degli operatori delle sedi, possono accedere alla salvaguardia, devono continuare ad essere segnalate alla casella di posta elettronica GruppoControlloPensioni con oggetto “salvaguardia legge L122/10”.

    Ai c.d. 10.000, in base a quanto indicato nel suddetto messaggio, doveva essere inviata dalla Direzione Generale una lettera informativa circa la possibilità di accedere alla salvaguardia, tre mesi prima dell’apertura della finestra di accesso al pensionamento.

    Le lettere non vengono più spedite per chi matura dal 1/1/2012 in poi perché tutto bloccato in attesa del decreto previsto dalla 214/2011 e della successiva graduatoria Inps. Rischio per le persone coinvolte di rimanere senza indennità né pensione per molti mesi, come già successo in attesa della lotteria dei 10.000. La norma prevedeva di associare domanda di Avvalimento alla domanda di pensione.

    Osservazione: va chiarito se la data del 30.10.08 è congelata. Non dovrebbe poter esserlo per esaurire correttamente la graduatoria dei 10.000.

     

    NOTA 5
    Mobilitati che hanno ricevuto “reiezione di domanda di pensione di anzianità prima del 4.12.11”.
    La “domanda di pensione” è da considerarsi come contestuale “domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria (Circ. 643 R.C.V./51 del 7.3.84)”.
    In caso di “reiezione della domanda di pensione”, la sede Inps deve procedere d’ufficio, in presenza dei requisiti previsti, all’autorizzazione per effettuare i versamenti volontari.
    Il modulo 010/M/02, compilato d’ufficio, dovrà essere inserito in procedura.

    NOTA 6
    Il vincolo della firma dell’accordo entro il 6/12 non è esplicitamente indicato nell’emendamento alla 214/2011 all’art. 24 comma 14 della “milleproroghe”, ma si desume dall’incipit del comma 14:
    “Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo…”. E’ da considerarsi un’interpretazione della norma.
    Laddove vincoli analoghi sono stati esplicitamente indicati (punti a., b., ecc.), si tratta di vincoli peggiorativi, specie nella versione del decreto, che li fissava al 31/10).

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