Da alcuni giorni, attraverso i social, trapela una certa aspettativa in merito ad una eventuale possibilità, per gli esodati passati in APe, di accedere al beneficio della IX salvaguardia. In attesa di conferme o smentite dalle fonti autorevoli e considerata l’insistenza del rincorrersi di tali voci, credo sia opportuno fare alcune considerazioni.
Partiamo da alcuni irrinunciabili presupposti:
- assumiamo che la tabella del Sottosegretario Cassano, inserita tra gli atti della Camera sia attendibile;
- assumiamo che l’interpretazione della normativa che apre alla salvaguardia dei percettori dell’APe sia giuridicamente corretta;
Proseguiamo con alcune considerazioni obiettive:
- i requisiti della quasi totalità degli attuali esodati, se salvaguardati, consentono unicamente di accedere alla pensione di vecchiaia;
- le donne costituiscono una parte fortemente preponderante della platea;
- la tabella summenzionata è antecedente alla VIII salvaguardia e i soggetti conteggiati per gli anni 2017 e 2018 sono già stati salvaguardati con la VIII;
- la tabella considera le decorrenze, disaggregate per annualità, in regime di salvaguardia;
La tabella in questione comprende tutta la platea degli esodati rimasti esclusi dalla VIII salvaguardia (fonte INPS). Dal momento che la IX salvaguardia pone il limite del 6 gennaio 2022 alla decorrenza, ne consegue che chi non raggiunge i requisiti entro il 31 dicembre 2020 è sicuramente escluso da quest’ultima salvaguardia,anche se è o sarà percettore di APe e dovrà attendere il vigente requisito di vecchiaia per agganciare la pensione a tempo debito. Le finestre di 12, 15, 18 o 21 mesi, a seconda della categoria, spostano indietro di altrettanti mesi il limite al raggiungimento dei requisiti.
Requisiti vecchiaia vigenti

Il testo di legge della IX salvaguardia ammette le decorrenze fino al 6 gennaio 2022 ma, dal momento che la finestra più breve è di 12 mesi mentre la decorrenza pensione si colloca nel primo giorno bancabile del mese immediatamente successivo al completamento della finestra, è evidente come non possa rientrare nei termini di legge chi abbia raggiunto i requisiti oltre il 31 dicembre 2020. Limitiamo quindi a tale anno la tabella inerente i requisiti per i lavoratori in salvaguardia. Tralasciando la categoria dei mobilitati, la precedente salvaguardia (ottava) prevedeva, a seconda della categoria di appartenenza, decorrenza entro il 6 gennaio 2018 oppure entro il 6 gennaio 2019. Si può quindi affermare che chi avesse raggiunto la decorrenza entro tali termini abbia quanto meno raggiunto i requisiti nell’anno 2016 o 2017 e sia già salvaguardato e in pensione.
Requisiti vecchiaia in salvaguardia

Confronto tra i diversi requisiti
Con riferimento alla già nominata tabella, dove INPS indicava il numero degli esodati esclusi dalla salvaguardia suddividendoli per anno di decorrenza (in prospettiva di una ulteriore salvaguardia), dal confronto delle due tabelle possiamo osservare come la quasi totalità dei lavoratori abbiano ormai raggiunto e perfino superato, in alcuni casi anche abbondantemente, il requisito di vecchiaia. Per esempio, chi nel 2019 aveva 66 anni di età (altrimenti non risulterebbe nella tabella Cassano) oggi ha già 67anni e più anziani ancora sono quelli degli anni 2017 e 2018. Tra i lavoratori, solo chi aveva 66 anni nel 2020 raggiungerà i requisiti Fornero nel corso del 2021 mentre tutti gli altri hanno già raggiunto i 67 anni. In quest’ultimo caso,potrebbe optare per restare in APe per accedere al regime vigente che, per la pensione di vecchiaia, non prevede finestre. Viceversa potrebbe optare per la salvaguardia tenendo però conto dell’applicazione delle finestre che sposterebbero la decorrenza al 2022.
In quanto alle lavoratrici, si può notare come solo quelle dei settori privato ed autonomo avrebbero un concreto vantaggio nel rinunciare al sostegno dell’APe per accedere alla salvaguardia anticipando la pensione anche di alcuni anni. Infatti la riforma Fornero non modificò le regole di calcolo ma solo le tempistiche inerenti gli incrementi dei requisiti. Per altro verso, non può sfuggire che, considerata la ristrettissima platea, introdurre in salvaguardia gli esodati percettori dell’APe, significa innescare una drammatica, ingloriosa lotteria rusticana tra poveri. Una lotteria che discrimina tra uomo e donna e poco cambia se, una volta tanto, sarebbero le donne ad avere la sorte migliore perché la lotteria sarebbe arbitro delle sorti anche tra le donne medesime.
Considerazioni
Parti sociali e legislatore premono per accelerare le riforme. Sgravare parzialmente la fiscalità generale di parte dei percettori di APe ha senso, ma non a queste condizioni. Posto che nessun esodato, quand’anche beneficiasse dell’APe, pasteggi a ostriche e champagne, è innegabile che l’eventuale ingresso in graduatoria di una categoria fino a ieri mai considerata – e meno che mai conteggiata – nella quantificazione di platea e coperture, darebbe origine ad un drammatico “mors tua vita mea” tra chi un piatto di minestra sul tavolo lo mette ogni giorno e chi invece, ogni giorno, deve sperare di trovarlo alla Caritas. Non dimentichiamo che gli esodati sono privi di stipendio e pensione da ormai dieci anni (alcuni anche da più tempo) e, se questa è la salvaguardia definitiva, non si può giocare più oltre sulla loro sorte. Soluzioni ce ne sono, senza innescare quella che impropriamente qualcuno già vorrebbe etichettare come una guerra tra poveri. Non si tratta di negare diritti a nessuno; si tratta semmai di spostare nella salvaguardia le risorse non più necessarie in APe e ridefinire la platea dei beneficiari.
Conclusioni
Nel breve verrà emanata la circolare ministeriale relativa alla IX salvaguardia. Qualora certe previsioni si mostrassero fondate e se si volesse intervenire per porre rimedio a ciò che si presenterebbe come l’ennesimo pasticcio, bisognerebbe affrettarsi benché lo stesso improvviso insorgere del problema non appena pubblicata in Gazzetta la legge di bilancio 2021, qualche legittima perplessità sulla effettiva volontà di intervenire l’imponga.
Commenti
7 risposte a “L’imbuto della IX salvaguardia”
Buonasera, chiedo cortesemente se c’e’ qualche collega esodato che si trova nella seguente situazione:
ho presentato domanda di verifica e domanda di pensione in base alla legge 178/2020 autonomamente per via telematica senza passare tramite il patronato. Mi è successo però che dopo aver dato l’ ok all’invio della domanda non mi viene rilasciato il numero di protocollo e se cerco di stampare la ricevuta di presentazione il sistema non mi fa comparire la finestra per stampare la ricevuta. Premetto che la domanda risulta correttamente inviata. Se vado a controllare nella pagina “le mie domande” risultano inviate e in elaborazione.
Non posso però controllare lo stato della pratica in quanto non ho il numero di protocollo e anche se devo chiedere informazioni al contact center mi dicono che senza il numero di protocollo non possono controllare.
Se poi vado al fascicolo previdenziale nella parte” richieste presentate “non risulta presentata alcuna richiesta.
Ringrazio in anticipo se qualcuno ha qualche consiglio da darmi.
Sig. Angelo, buongiorno,
Molto probabilmente lei ha operato con un PIN che non ha provveduto a rendere DISPOSITIVO.
Poco male perché può rimediare in poco tempo recandosi ad uno sportello INPS munito di un documento di identità; in alternativa, se fosse in possesso di una identità SPID o di una CNS (Carta Nazionale dei Servizi), potrebbe utilizzarle in luogo del PIN. Una volta autenticato sul sito INPS con uno di questi strumenti, ritorni sulla domanda e la invii al protocollo. Fino a che la domanda non viene inviata al protocollo, come ha potuto notare, la stessa non compare in giacenza e non può essere lavorata.
Il PIN lo può rendere dispositivo recandosi di persona ad uno sportello INPS con un documento di identità e, tra le varie possibilità che le ho elencato, credo che sia la via più spiccia per mettersi in condizioni di poter operare.
La CNS è la tessera sanitaria. Può essere attivata come CNS presso le strutture ASL territoriali ma la procedura è lunga e, vista la situazione, non la consiglierei.
Lo SPID può essere attivato in poco tempo presso uno dei fornitori privati abilitati: TIM, Aruba, Poste Italiane, etc (in rete e sul sito del Governo trova l’elenco completo). Alcuni fornitori lo attivano anche online attraverso il riconoscimento facciale via web-cam. Se il riconoscimento è fatto presso un pubblico ufficiale associato, ha un costo che normalmente si aggira intorno ai 5 euro. Con Poste Italiane il riconoscimento è gratuito ma la procedura è un poco più farraginosa e generalmente richiede due o tre giorni.
Buonasera Signor Luigi, intanto la ringrazio per la sua risposta. Proprio oggi mi ha risposto la sede locale dell’Inps e mi ha comunicato telefonicamente il numero di protocollo confermandomi che le domande sono state prese in carico. Non sanno spiegarsi il mancato rilascio della ricevuta, pensano a un errore del sistema. Il mio PIN comunque è dispositivo. La ringrazio nuovamente per la sua gentilezza e le auguro una buona serata.
Sono un lavoratore messo in mobilità con cessato lavoro con accordo e incentivo all esodo il 31/12/2011 è mai più rioccupato e terminata mobilità I’ll giorno 11/03/2016 è mai rioccupato, il 09 /02/2021 compio 62 anni e ho 38, 76 anni di contributi e arrivo a quota 100,76 rientro in a), per lavoratore cessato con accordi e incentivo all esodo, vorrei sapere da lei se fare domanda Della 9 salvaguardia o andare con we uota 100 in pensione il 1 Giugno 2021
Premesso che le informazioni fornite non sono sufficienti a stabilire se e a quale categoria di esodati lei appartenga, i requisiti di età e contributi le consentirebbero di accedere alla salvaguardia avendo già raggiunto quota 98. Si appoggi ad un valido patronato per approfondire la possibilità di accedere alla salvaguardia. Nel caso, potrà fare domanda per entrambe le soluzioni e decidere successivamente.
Donna ha lasciato come Quadro1 poste italiane con accordo unilaterale per lasciare il posto al figlio 31/01/2014 ultimi 4 mesi trovasi in permesso legge 104 x la madre può presentare istanza IX salvaguardia nt. 7.11.1957 aa. 35 contributi
Gentile Sig.ra Di Bella,se ha letto il testo di legge, avrá di certo notato che la salvaguardia è concessa ai lavoratori cessati entro il 31/12/2011 o entro il 31/12/2012 a seconda della categoria di appartenenza.In quanto ai fruitori della legge 104, il testo di legge considera solo i lavoratori in congedp per assistere figli disabili.Purteoppo per lei, il suo caso non soddisfa entrambe le condizioni.