Da alcuni giorni, attraverso i social, trapela una certa aspettativa in merito ad una eventuale possibilità, per gli esodati passati in APe, di accedere al beneficio della IX salvaguardia. In attesa di conferme o smentite dalle fonti autorevoli e considerata l’insistenza del rincorrersi di tali voci, credo sia opportuno fare alcune considerazioni.
Partiamo da alcuni irrinunciabili presupposti:
- assumiamo che la tabella del Sottosegretario Cassano, inserita tra gli atti della Camera sia attendibile;
- assumiamo che l’interpretazione della normativa che apre alla salvaguardia dei percettori dell’APe sia giuridicamente corretta;
Proseguiamo con alcune considerazioni obiettive:
- i requisiti della quasi totalità degli attuali esodati, se salvaguardati, consentono unicamente di accedere alla pensione di vecchiaia;
- le donne costituiscono una parte fortemente preponderante della platea;
- la tabella summenzionata è antecedente alla VIII salvaguardia e i soggetti conteggiati per gli anni 2017 e 2018 sono già stati salvaguardati con la VIII;
- la tabella considera le decorrenze, disaggregate per annualità, in regime di salvaguardia;
La tabella in questione comprende tutta la platea degli esodati rimasti esclusi dalla VIII salvaguardia (fonte INPS). Dal momento che la IX salvaguardia pone il limite del 6 gennaio 2022 alla decorrenza, ne consegue che chi non raggiunge i requisiti entro il 31 dicembre 2020 è sicuramente escluso da quest’ultima salvaguardia,anche se è o sarà percettore di APe e dovrà attendere il vigente requisito di vecchiaia per agganciare la pensione a tempo debito. Le finestre di 12, 15, 18 o 21 mesi, a seconda della categoria, spostano indietro di altrettanti mesi il limite al raggiungimento dei requisiti.
Requisiti vecchiaia vigenti
Il testo di legge della IX salvaguardia ammette le decorrenze fino al 6 gennaio 2022 ma, dal momento che la finestra più breve è di 12 mesi mentre la decorrenza pensione si colloca nel primo giorno bancabile del mese immediatamente successivo al completamento della finestra, è evidente come non possa rientrare nei termini di legge chi abbia raggiunto i requisiti oltre il 31 dicembre 2020. Limitiamo quindi a tale anno la tabella inerente i requisiti per i lavoratori in salvaguardia. Tralasciando la categoria dei mobilitati, la precedente salvaguardia (ottava) prevedeva, a seconda della categoria di appartenenza, decorrenza entro il 6 gennaio 2018 oppure entro il 6 gennaio 2019. Si può quindi affermare che chi avesse raggiunto la decorrenza entro tali termini abbia quanto meno raggiunto i requisiti nell’anno 2016 o 2017 e sia già salvaguardato e in pensione.
Requisiti vecchiaia in salvaguardia
Confronto tra i diversi requisiti
Con riferimento alla già nominata tabella, dove INPS indicava il numero degli esodati esclusi dalla salvaguardia suddividendoli per anno di decorrenza (in prospettiva di una ulteriore salvaguardia), dal confronto delle due tabelle possiamo osservare come la quasi totalità dei lavoratori abbiano ormai raggiunto e perfino superato, in alcuni casi anche abbondantemente, il requisito di vecchiaia. Per esempio, chi nel 2019 aveva 66 anni di età (altrimenti non risulterebbe nella tabella Cassano) oggi ha già 67anni e più anziani ancora sono quelli degli anni 2017 e 2018. Tra i lavoratori, solo chi aveva 66 anni nel 2020 raggiungerà i requisiti Fornero nel corso del 2021 mentre tutti gli altri hanno già raggiunto i 67 anni. In quest’ultimo caso,potrebbe optare per restare in APe per accedere al regime vigente che, per la pensione di vecchiaia, non prevede finestre. Viceversa potrebbe optare per la salvaguardia tenendo però conto dell’applicazione delle finestre che sposterebbero la decorrenza al 2022.
In quanto alle lavoratrici, si può notare come solo quelle dei settori privato ed autonomo avrebbero un concreto vantaggio nel rinunciare al sostegno dell’APe per accedere alla salvaguardia anticipando la pensione anche di alcuni anni. Infatti la riforma Fornero non modificò le regole di calcolo ma solo le tempistiche inerenti gli incrementi dei requisiti. Per altro verso, non può sfuggire che, considerata la ristrettissima platea, introdurre in salvaguardia gli esodati percettori dell’APe, significa innescare una drammatica, ingloriosa lotteria rusticana tra poveri. Una lotteria che discrimina tra uomo e donna e poco cambia se, una volta tanto, sarebbero le donne ad avere la sorte migliore perché la lotteria sarebbe arbitro delle sorti anche tra le donne medesime.
Considerazioni
Parti sociali e legislatore premono per accelerare le riforme. Sgravare parzialmente la fiscalità generale di parte dei percettori di APe ha senso, ma non a queste condizioni. Posto che nessun esodato, quand’anche beneficiasse dell’APe, pasteggi a ostriche e champagne, è innegabile che l’eventuale ingresso in graduatoria di una categoria fino a ieri mai considerata – e meno che mai conteggiata – nella quantificazione di platea e coperture, darebbe origine ad un drammatico “mors tua vita mea” tra chi un piatto di minestra sul tavolo lo mette ogni giorno e chi invece, ogni giorno, deve sperare di trovarlo alla Caritas. Non dimentichiamo che gli esodati sono privi di stipendio e pensione da ormai dieci anni (alcuni anche da più tempo) e, se questa è la salvaguardia definitiva, non si può giocare più oltre sulla loro sorte. Soluzioni ce ne sono, senza innescare quella che impropriamente qualcuno già vorrebbe etichettare come una guerra tra poveri. Non si tratta di negare diritti a nessuno; si tratta semmai di spostare nella salvaguardia le risorse non più necessarie in APe e ridefinire la platea dei beneficiari.
Conclusioni
Nel breve verrà emanata la circolare ministeriale relativa alla IX salvaguardia. Qualora certe previsioni si mostrassero fondate e se si volesse intervenire per porre rimedio a ciò che si presenterebbe come l’ennesimo pasticcio, bisognerebbe affrettarsi benché lo stesso improvviso insorgere del problema non appena pubblicata in Gazzetta la legge di bilancio 2021, qualche legittima perplessità sulla effettiva volontà di intervenire l’imponga.