Esodati, le ragioni a sostegno di un equo transitorio fino al 31-12-2021

Premessa
Sulle ragioni che portarono il Comitato “Esodati Licenziati e Cessati” a sostenere il diritto ad un equo transitorio piuttosto che a rivendicare un diritto quesito – che di fatto non sussiste – e ad individuare nella data del 31/12/2021 il ragionevole termine entro il quale i raggiunti requisiti costituirebbero elemento discriminante per l’ottenimento del beneficio della salvaguardia, tale comitato molto ha scritto su Facebook, sui media e sul blog ilvolodellafenice.net. Non per questo le polemiche sollevate da alcune parti, all’apparenza animate da obiettivi poco coerenti, mostrano di volersi placare, ingenerando dubbi e confusione tra i diretti interessati. Molto è stato scritto sull’argomento e basterebbe leggere con attenzione quanto pubblicato nella bacheca Facebook del Comitato per dissipare ogni perplessità – sia per quanto concerne gli elementi di diritto richiamati, ora pienamente recepiti dall’emendamento 58.0.10 alla Legge di Bilancio 2020 (prima firma – Sen. Tommaso Nannicini) sia per l’attenzione dello stesso Comitato verso chi purtroppo non rientra nei termini proposti. Ad alcuni puó risultare ostico discernere tra diritto quesito che, non prescrivendosi nel tempo, legittimerebbe il termine “tombale” che ora taluni sciorinano a sproposito, e diritto ad un ragionevole ed equo transitorio, il cui significato letterale sottintende una temporaneità, un processo che puó protrarsi solo fino ad una congrua data stabilita. Una spiegazione esaustiva della tesi sostenuta dal Comitato “Esodati Licenziati e Cessati”, ora fatta propria dall’emendamento 58.0.10, parte da una attenta analisi dei termini e dei concetti di diritto richiamati nelle motivazioni della sentenza costituzionale 822/1988.

La sentenza
“Questa Corte ha già affermato (sent. n. 349 del 1985) che nel nostro sistema costituzionale il legislatore può emanare disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, quando si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale vigente per la materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Dette disposizioni, pero, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l’affidamento del cittadino nella sicurezza pubblica che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto (v. sentt. nn. 36 del 1985 e 210 del 1971).

Anche se deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l’ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può, peró, ammettersi che detto intervento sia assolutamente discrezionale.In particolare, non può dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo o in una fase avanzata del rapporto di lavoro oppure quando già sia subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse, senza una inderogabile esigenza, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività lavorativa.”

Il diritto quesito
Senza scomodare la natura sinallagmatica del rapporto tra contributore e Istituto previdenziale, che già di per se esclude il diritto in assenza dei requisiti, è la menzionata sentenza stessa ad escluderlo laddove giudica legittima, seppur limitata da precisi distinguo, l’eventualità che il legislatore intervenga negativamente, anche retroattivamente, in materia di trattamenti pensionistici. È quindi a sanatoria della irrazionale trasmodazione della legge, dell’arbitrarietà del legislatore, delle frustrate aspettative del cittadino che interviene la salvaguardia e non nei confronti di una insostenibile pretesa di inesistenti diritti quesiti.

Il transitorio
La sentenza summenzionata non si limita peró ad affermare i limiti entro i quali l’operato del legislatore è da considerarsi legittimo ma, pur senza entrare mel merito della dimensione temporale, stigmatizza la peculiarità della fase previgente il pensionamento quale momento critico, nel corso del quale il lavoratore va tutelato nelle maturate aspettative. Da questo discende il diritto ad un congruo transitorio ma si palesa anche una netta separazione tra chi è in fase previgente e chi non lo è. Non puó essere considerato in fase previgente, per esempio, chi ha lasciato o perso il lavoro in età molto prematura rispetto al requisito anagrafico richiesto. Purtroppo, nessuna legge ha mai stabilito, in simili casi, le dimensioni temporali del transitorio; occorre quindi fare riferimento agli analoghi pregressi, che mai hanno ecceduto i sette anni mentre, in ambito UE, in un paio di casi (Germania e Portogallo) sono stati estesi a dieci, dodici anni. Posta in questi termini la questione, occorre riconoscere che se, con la VIII salvaguardia, non si fosse verificata una recrudescenza delle iniquità insite già nei precedenti provvedimenti e se tale legge avesse comportato un termine al raggiungimento dei requisiti identico per tutte le categorie, fosse stato anche il 31/12/2018, oggi non sussisterebbero elementi idonei a rivendicare una sanatoria al transitorio. Così non è stato ed è per questo che amcora è possibile parlare di salvaguardia, argomentando da un preciso punto di vista giuridico. Poichè ad una sola categoria di esodati è stato concesso il beneficio della salvaguardia a condizione che i requisiti siano raggiunti entro il 31/12/2021, per l’equità dovuta ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, lo stesso beneficio deve essere ora concesso alle altre categorie.

Oltre il transitorio
È fuor di dubbio che occorrano tutele anche per chi travalica tale transitorio ma, per costoro, occorre guardare oltre all’istituto della salvaguardia. Occorrono interventi idonei a rendere loro accessibili le attuali opzioni che, al momento, richiedono requisiti irraggiungibili a chi ha lasciato il lavoro con un obiettivo di dover raggiungere requisiti inferiori agli attuali. Penso in particolare alle donne che, in molti casi, non raggiungono neanche i 30 anni di contributi e anagraficamente sono anche distanti dal pensionamento di vecchiaia. Accenno alle donne perchè sono le più penalizzate ma la discontinuità contributiva è prerogativa di svariate altre realtà, come i disoccupati di lungo corso, i lavoratori precari, i co.co.co, e così via.

In conclusione
Mi pare assai improbabile che la Ragioneria di Stato possa avallare provvedimenti di salvaguardia ab libitum nel tempo e per platee il cui perimetro non sia stato coerentemente delimitato. Altrettanto mi pare arduo spuntare ora forme di facilitazioni pensionistiche, etichettandole impropriamente come “soluzioni per esodati”, quando una riforma strutturale è già materia di studio e confronto tra governo e sindacati. Forse, portare all’attenzione di sindacati e istituzioni il problema nella sua giusta luce, avrebbe maggiori probabilità di riuscita. Insistere pervicacemente a voler fare corpo unico di esodati e altre realtà, come del resto testimoniano numerosi altri emendamenti presentati per l’occasione, rappresenta invece una ottima strategia per dimostrare di averci capito poco e per ottenere nulla, danneggiando così anche il prossimo oltre che se stessi.

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