locandina presidio del 18-10-2018

Incontro e presidio a sostegno della nona salvaguardia

locandina presidio del 18-10-2018

Si è ormai entrati nel vivo della Legge di Bilancio 2019 che, per il prossimo anno e in linea prospettica per il triennio a venire, si dovrà articolare lungo le linee economiche programmatiche tracciate dal Documento di Economia e Finanza (DEF) approvato lo scorso aprile dal Governo Gentiloni e recentemente integrato dalla Nota di Aggiornamento (NADEF) la cui funzione è esplicita già nel titolo.
Stante il turbinare di premesse alla Legge di Bilancio 2019 e le note osservazioni nel merito da parte della Commissione Europea alla quale, in virtù degli accordi, compete la valutazione del DEF corredandola di eventuali considerazioni o “suggerimenti”, da qualche tempo i media hanno lasciato un po’ in ombra la vicenda esodati ma l’attività del Comitato “Esodati Licenziati e Cessati”, che specificamente degli esodati si occupa, non si ferma e i numerosi incontri sostenuti nell’estate ne sono la conferma ma non solo.

18 ottobre, alle 15:30,
il Comitato “Esodati Licenziati e Cessati”
incontra il Ministro del Lavoro on. Luigi Di Maio

in concomitanza ad altri comitati per discutere della nona salvaguardia. La posizione del Comitato nel merito è nota da tempo e, in sintesi, si traduce nel proporre la salvaguardia per l’intera platea dei 6.000 esodati, senza vincoli temporali sui requisiti nè tanto meno sulle decorrenze. Particolare attenzione il Comitato intende porre nel definire le declaratorie delle categorie, al fine di prevenire che il testo di legge, se approvato e come purtroppo si è verificato in passato, possa consentire l’accesso al beneficio a soggetti o categorie non rispondenti alla connotazione di esodati.

18 ottobre, dalle 9:30 alle 13:00
 davanti a palazzo Montecitorio
presidio del
Comitato “Esodati Licenziati e Cessati”

autorizzato dalla Questura a sostegno della nona salvaguardia.
Nei giorni scorsi molte adesioni al presidio sono pervenute al Comitato, anche da parte di ex esodati già pensionati. Una nutrita presenza potrebbe essere decisiva per le sorti di questa nona salvaguardia che, se non venisse inserita in Legge di Bilancio o approvata con altro decreto urgente del Ministro, difficilmente troverebbe le condizioni per essere riproposta in tempi successivi. La salvaguardia va decisa ora e per questo serve la massima partecipazione dei diretti interessati come di chi esodato lo è stato in passato. Ora è veramente indispensabile partecipare senza più delegare o pensare che “uno in più o in meno non cambia nulla”.

Nel corso dell’incontro con il Ministro on. Di Maio, il Comitato “Esodati Licenziati e Cessati”, scevro da presunzioni e nel puro spirito di una fattiva e costruttiva collaborazione alle istituzioni, porgerà all’attenzione del Ministro una propria bozza di salvaguardia, elaborata sulla base della ottava salvaguardia che, per venire incontro ai ricorrenti interrogativi dei diretti interessati, anticipiamo qui di seguito in forma più facilmente comprensibile.

Quadro sintetico delle categorie di lavoratori previsti nella bozza di salvaguardia

A) Lavoratori in mobilità o in trattamento speciale edile
ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 214, lettera a) della legge 232 dell’11 dicembre 2016

B) Contributori volontari con almeno un contributo entro il 6 dicembre 2011
autorizzati entro il 4 dicembre 2011, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato alla data del 6 dicembre 2011 anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

C) Contributori volontari senza contributo entro il 6 dicembre 2011

a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

D) Lavoratori con accordi o cessati

a) il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012
in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012
in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;ito per assistere figli con disabilità grave;

E) Lavoratori in congedo
che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell’ articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;

F) Lavoratori a tempo determinato e in somministrazione
con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato

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