Fondo esodati, intervenga il Presidente del Consiglio
Ricevo dall’amico Salvatore Carpentieri questo suo articolo, da lui pubblicato in data odierna sul quotidiano online Moderati e Riformisti di Centro Sinistra e volentieri rilancio.
ESODATI, DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA CAVILLI E INTERPRETAZIONI CAPZIOSE. INTERVENGA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
La scorsa settimana avevamo dato conto del gravissimo ed inaccettabile comportamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha sostanzialmente bloccato il “fondo esodati”, previsto dal comma 235 art. 1 della L. 228/2012, impedendo che i risparmi derivanti dalle precedenti salvaguardie, certificati dal Ministero del Lavoro in data 30 luglio con comunicazione ai Presidenti di Camera e Senato e quindi a tutti i Parlamentari, confluissero nel fondo esodati, come prevede esplicitamente la Legge, a copertura della 7^ salvaguardia, già elaborata all’unanimità dalla Commissione Lavoro della Camera, per i 49.500 esodati ancora non salvaguardati, numero anch’esso certificato dal Ministero del Lavoro alla Camera dei Deputati con la risposta in Commissione all’interrogazione n. 5-03439 del 7/8/2014 a firma dell’on. Gnecchi.
In pratica il Governo, nella figura del Ministero del Lavoro, ha prima certificato l’esistenza di ancora 49.500 soggetti senza lavoro e senza pensione da salvaguardare, dovuti al “famoso errore” della “riforma Fornero”, e successivamente ha certificato risparmi dalle salvaguardie per circa 43.000 soggetti, corrispondenti ad un valore economico pluriennale totale di 3,3 miliardi di euro (http://www.inps.it/docallegati/News/Documents/Report salvaguardie 2010_09_2015.pdf”) con l’ulteriore aggiornamento di settembre dell’INPS i risparmi sono ancor più cresciuti nel frattempo!).
I numeri sono praticamente adeguati per tirar fuori quelle famiglie dall’angoscia! Tutto fatto allora? Macché! Dopo che il Governo Renzi, con la “mano sinistra” del Ministero del Lavoro, per 2 mesi ha rassicurato la Commissione Lavoro dell’esistenza e disponibilità della copertura finanziaria per la 7^ salvaguardia (senza ulteriori interventi da parte delle finanze dello Stato, sia chiaro!), almeno per 43.000 soggetti a luglio certificati, il 9 settembre lo stesso Governo Renzi, con la “mano destra” del Ministero dell’Economia, si è rimangiato e negato tutto!
L’indignazione e la mobilitazione sono totali ed il 15 settembre il Ministero dell’Economia è stato assediato dagli esodati venuti da tutta Italia, insieme a tutti i Partiti (a cominciare dal Presidente della Commissione Lavoro on. Damiano) e a tutti i Sindacati (CGIL, CISL, UIL e UGL). L’atteggiamento del MEF è assolutamente dilatorio, richiedendo 2 settimane di tempo per una imprecisata decisione, con gravissima preoccupazione sull’esito del conflitto istituzionale.
Il giorno seguente, al question time alla Camera, il Ministro Padoan però ha difeso con astruse e cervellotiche motivazioni la posizione del suo ministero, trincerandosi dietro presunti ed oscuri cavilli contabili, guardandosi però assolutamente dal rispondere nel merito delle interrogazioni poste dall’on. Ciprini (M5S) e dall’on. Rizzetto (M-AL), entrambi membri della Commissione Lavoro della Camera.
Le sue parole hanno generato, in chi ha potuto ascoltarlo, il senso di stantio della peggiore burocrazia autoreferenziale che porta alla perdita di ogni senso logico, generando nel contempo, come unico effetto pratico, l’immediata reazione di ulteriore mobilitazione per martedì 22 ancora davanti al MEF, di tutte le parti in causa, dai Comitati degli Esodati ai Sindacati tutti, con immediate comunicazioni ufficiali di risposta!
Abbiamo parlato di perdita della logica poiché la “ratio” del comma 235 dell’art. 1 della L.228/2012 sull’istituzione del “fondo esodati” e sull’utilizzo dei risparmi esclusivamente a loro favore per ulteriori salvaguardie, secondo le categorie già definite dalle leggi precedenti, è chiarissima!!
Per comprenderla basta ripercorrerne velocemente la storia. La norma fu scritta, era il 2012, dal Governo Monti (che finalmente ammetteva non solo gli errori nell’emanazione della riforma Fornero, ma anche la confusione sulle stime) insieme alla Commissione Lavoro per assicurare che, in assenza di ulteriori possibilità finanziarie dello Stato, almeno i risparmi eventualmente conseguiti nell’applicazione delle salvaguardie NON tornassero allo Stato (come pretende ora il Ministro Padoan!!) ma fossero “vincolate” ad uno scopo preciso: riparare all’errore compiuto. La norma, infatti, tentava di riparare alla rottura del patto con i cittadini derivante dalla erronea applicazione immediata, senza norme transitorie, della riforma “Fornero”, con le conseguenti iniquità e violazioni di diritti e dei principi generali del diritto che, in occasione delle riforme precedenti erano stati sempre garantiti nel solco della tradizione giuridica italiana..
Precedentemente infatti, dopo che il Ministro Fornero aveva più volte giurato che il numero degli “esodati” era certamente non superiore a 65.000 come previsto nella sua riforma, si era scoperto ben presto che essi erano molti di più: allora per l’INPS ben 390.000 (comunicazione al Parlamento dell’aprile 2012), mentre il Governo, pur negando ostinatamente i dati forniti dell’INPS, già portava nel giugno 2012 le sue stime a 120.000 e a dicembre a 130.130.
In una tale confusione di dati e cifre ed in assenza di ulteriori fondi economici, trova la “ratio” la norma del comma 235 art. 1 L. 228/2012, che ora il Governo vuole rinnegare!!
Ma non era ancora finita lì perché, certo di numeri ancor ben maggiori, il Governo Letta decise di intervenire ancora sull’emergenza, trovando altre coperture finanziarie, aumentando la stima fino agli attuali 170.230 soggetti da salvaguardare con la legge finanziaria del 2014.
Il Governo Letta aveva comunque riconfermato il funzionamento e la logica del “fondo esodati”, per utilizzare tutte le risorse economiche messe a disposizione dallo Stato, per riparare alla sottrazione del diritto.
Da quel momento nessun altro onere per il salvataggio degli esodati è stato più fornito dallo Stato! Per intenderci, il Governo Renzi non ha messo neanche un soldo per la questione esodati!!
Infatti per la 6^ salvaguardia, dello scorso anno, sono stati utilizzati, proprio con lo strumento del “fondo esodati” nel rispetto della L. 228/2012, i risparmi assicurati dalla 2^ salvaguardia (per 20.000 soggetti) e della 4^ salvaguardia (4.000) e, in minima parte, fondi per l’occupazione e la formazione (circa 8.000).
A questo punto è istruttivo leggere l’art. 4 tutto della L. 147/2014 della 6^ salvaguardia, e soprattutto il comma 4 che recita “Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”. Quindi il Ministero dell’Economia è soggetto passivo, mentre il Parlamento decide, a meno che le Leggi non siano scritte in forma impersonale, in cui il soggetto decisore è una misteriosa entità eterea non eletta dal popolo!! Se non è così, allora occorre che sia riscritta tutta la grammatica italiana!!
Avete ben capito? Lo stesso Ministro Padoan in data 10 ottobre 2014, rispettando pienamente il suo ruolo “é autorizzato” dal Parlamento, mentre a settembre 2015, in totale contrapposizione, “pretende di autorizzare”. Davvero un salto logico-giuridico incomprensibile!!
Quindi a nessuno può sfuggire la contraddizione comportamentale a carattere “temporale” nell’ambito del MEF, mentre contemporaneamente si manifesta la contraddizione comportamentale a carattere “spaziale” tra via Veneto (MinLav) e via XX Settembre (MEF).
Non interessa approfondire oltre, cercando di vedere o intuire al di là del sipario, fatto scendere sul “fondo esodati” proprio nel periodo cruciale della predisposizione del DEF e quindi del reperimento di risorse, che sta oscurando la vista a tutti.
Sarà un caso che arrivano in questi giorni attacchi a mezzo stampa e media alla causa degli esodati?
La Rete dei Comitati ha già smentito le illazioni del sen. Ichino e del Corriere della Sera sui numeri estratti a sorte dal senatore, mentre suona stonata e sospetta l’uscita di altre tesi elefantiache, prive di fondamento ufficiale e di notte sognate.
Gli unici numeri ufficiali sono quelli ora citati dell’INPS e nessuno può contestarli, senza averne la competenza! Qui vengono solo riportati per fornire le corrette informazioni!
Allora, in mezzo a queste contraddizioni che condannano tutto il governo, la soluzione di queste enormi ambiguità è evidente: Renzi in persona, che è la mente del braccio destro e sinistro, deve spiegare chiaramente, come ha fatto per IMU e TASI, agli esodati ed agli italiani tutti, pubblicamente, se il suo Governo intende rispettare la Legge ed il Parlamento oppure prevaricarlo, se vuole restituire i risparmi già certificati agli esodati o incamerarli e distrarli per utilizzi a fini non autorizzati dal Parlamento, ma a lui più graditi quali quelli anticipati con ampia propaganda.
Non ci sono questioni finanziarie per la 7^ salvaguardia. Quei soldi sono per gli “esodati” e l’azione di portarli via, nel modo in cui si sta cercando di fare, ha un solo nome nel comune buonsenso, e quel nome corre sulla bocca degli esodati e di tutti gli italiani!
È vero, non ci sono 2 ragazze italiane che lottano per conquistare un trofeo sportivo e milioni di euro e portare onore all’Italia, ma 49.500 famiglie che lottano da 4 anni per la propria vita e la propria dignità! Ci si ricordi che anche il caso esodati ha fatto il giro del mondo ed ha offuscato l’immagine dell’Italia all’estero!
Il Presidente del Consiglio non può essere assente su un problema di simile portata: deve metterci la faccia!
Riferimento normativo: Legge n° 213 del 30 dicembre 2023 – Art. 1, comma 138 (LdB 2024)
Requisiti:
Età anagrafica di almeno 61 anni al 31/12/2023 (Nota 1)
Almeno 35 anni di contributi versati, a qualsiasi titolo, entro il 31/12/2023
Nota 1: Il requisito anagrafico è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni
Limiti:
Cumulo non consentito
Fatti salvi i requisiti anagrafici e contributivi di cui sopra, il beneficio è concesso esclusivamente alle lavoratrici che si trovino nelle seguenti condizioni:
Assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità
Ovvero assistono un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età
Oppure ancora, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti
Gli sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74 per cento
Pensione anticipata
Riferimento di legge: Legge n°213 del 30/12/2023 (LdB 2024) – Art. 1 – comma 162
Requisiti:
Requisito contributivo (uomini) 42 anni e 10 mesi
Requisito contributivo (donne) 41 anni e 10 mesi
Limitazioni:
Finestra di 3 mesi
Con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028
Pensione Anticipata Flessibile (Quota 103)
Riferimento normativo: Legge n° 213 del 30 dicembre 2023 – Art. 1, comma 139 (LdB 2024)
Destinatari:
In via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 33
Requisiti:
Età anagrafica di almeno 62
anzianità contributiva minima di 41 anni
Limiti:
Per i soggetti che maturano i requisiti nel 2023 e fino alla maturazione dei requisiti utili al pensionamento di vecchiaia, il trattamento è riconosciuto nella misura non superiore a cinque volte il trattamento minimo
Per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2024 e fino alla maturazione dei requisiti utili al pensionamento di vecchiaia, il trattamento è determinato secondo le regole di calcolo contributivo e non potrà risultare superiore a quattro volte il trattamento minimo
Ai dipendenti privati che maturano i requisiti nel 2023 si applica una finestra di 3 mesi
Ai dipendenti privati che maturano i requisiti nel 2024 si applica una finestra di 7 mesi
Ai i dipendenti pubblici che maturano i requisiti nel 2023 si applica una finestra di 6 mesi
Ai dipendenti pubblici che maturano i requisiti nel 2024 si applica una finestra di 9 mesi
È consentito il cumulo contributivo
Fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, la pensione non è cumulabie con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Pensione anticipata contributiva
Riferimento normativo:Legge n° 213 del 30 dicembre 2023 – Art. 1, comma 125 (LdB 2024)
Requisiti:
Primo accredito contributivo successivo al 31/12/1995
Età anagrafica 64 anni (per il 2024)
Almeno 20 anni di contribuzione effettiva
Limiti:
Il rateo risultante deve essere pari ad almeno 3,0 volte l’assegno sociale [Nota 1]
Fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, il trattamento anticipato non può superare di cinque volte il trattamento minimo
Si applica una finestra di tre mesi
Il cumulo è consentito
Il requisito anagrafico è soggetto alle aspettative di vita
Nota 1: il limite minimo del rateo si riduce a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.
Pensione di vecchiaia con meno di 20 anni di contributi
Riferimento normativo: Decreto Legge 201 del 06/12/2011 – art. 24, comma 7
Requisiti:
Età anagrafica 71 anni
Minimo 5 anni di contributi effettivi versati
Si prescinde dal vincolo dell’importo minimo
È consentito il cumulo contributivo
I beneficio decorre dal mese successivo al conseguimento dei requisiti
La liquidazione è calcolata col metodo contributivo
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Pensione anticipata per lavoratori deboli e precoci
Riferimento di legge: Legge 232 del 11/12/2016 – Art. 1, comma 199
Requisiti:
41 anni di contributi
almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima dei 19 anni
rientrare in una delle categorie disagiate previste per l’Ape Social
Regime di calcolo misto
cumulo contributivo consentito
Limitazioni:
Finestra di 3 mesi
incompatibilità con redditi da lavoro fino alla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata prevista per la generalità dei lavoratori
La eventuale presenza di redditi da lavoro percepiti dal titolare della pensione durante tale periodo, quale ne sia l’importo, comporta la sospensione del beneficio per tutto il periodo di anticipo e il recupero, da parte dell’INPS, delle somme di pensione indebitamente percepite