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Quarto stato - Dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo

VI salvaguardia – mobilità: salvaguardati anche, quindi non solo, mediante prosecuzione volontaria

Un importante chiarimento in merito ad alcuni quesiti sui requisiti per la sesta salvaguardia è giunto al patronato INCA-CGIL da parte di INPS, a pochissimi giorni dallo scadere dei termini utili alla presentazione delle istanze. Il chiarimento è datato 19 dicembre 2014 ed è diventato di dominio pubblico in data odierna.

La nota esplicativa assume particolare importanza per quei soggetti che al termine della mobilità hanno maturato il requisito contributivo e che perfezionano quello anagrafico (congiuntamente alla quota, per le pensioni di anzianità), nei 12 mesi successivi al termine della mobilità.

Il dubbio interpretativo infatti era riferito a quei lavoratori collocati in mobilità – art. 2, comma 1. lettera a), legge 147/2014 – i quali, pur non essendo nelle condizioni di far richiesta di contribuzione volontaria, in quanto il requisito contributivo era raggiunto durante la mobilità, raggiungono il requisito anagrafico dopo e non oltre i 12 mesi successivi al termine della stessa.

Per maggiore chiarezza riporto di seguito il documento in questione:

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