Che fare se la lettera di salvaguardia non arriva

Una parte delle lettere INPS che certificano le decorrenze ai salvaguardati che dovrebbero percepire il primo rateo di pensione in questo primo quadrimestre del 2013 sono state recapitate. Molte ne restano ancora da ricevere e molti salvaguardati ancora attendono perfino la precedente comunicazione, quella che certifica la categoria di salvaguardia di appartenenza. Di conseguenza,  finora sono pochissime le domande di pensione lavorate e liquidate contabilmente. Questo accade nonostante la chiara indicazione contenuta al punto 2 del messaggio 2526 del 08/02/13 che dispone venga assegnata anche una pensione provvisoria a coloro per i quali la decorrenza sia ormai prossima o addirittura già trascorsa.

Evidentemente ci troviamo ancora di fronte ad ulteriori, nuovi intoppi procedurali, forse non pienamente considerati nel predisporre le ultime disposizioni operative.

In effetti, scorrendo con attenzione gli interventi che si vanno accumulando nei vari forum, da parte di chi ha ricevuto almeno la prima lettera, quella che certifica l’appartenenza alla categoria salvaguardata, sembra di poter individuare determinate problematiche per superare le quali cerchiamo qui di fornire alcuni consigli operativi.

Domande bloccate in attesa della salvaguardia

Molte domande di pensione, presentate prima del mese di Febbraio 2013, anche se bloccate da INPS in attesa della salvaguardia, ora non possono essere lavorate con lo specifico software distribuito appositamente per trattare le domande di pensione con avvalimento alla Legge 214/11. Chi si avvale della salvaguardia deve quindi presentare domanda utilizzando questo nuovo prodotto che non era disponibile quando ha presentato domanda pochi mesi fa. Il risultato è che molte sedi, forse in attesa di ulteriori disposizioni, tardano a lavorare le domande non conformi oppure invitano gli assicurati a ripresentare la domanda per poterla lavorare. In realtà, le sedi territoriali possono e devono semplicemente caricare un nuovo prodotto Webdom e su questo riversare i dati della vecchia domanda di pensione che, al termine dell’operazione, verrà scartata. E’ importante far sì che le sedi si attengano a questa prassi in quanto la pensione decorre dal momento della presentazione della domanda per cui, se si presentasse una domanda nuova e nel frattempo fosse già stata superata la decorrenza, si perderebbe il diritto a percepire i ratei arretrati.

Mancato invio delle lettere

Molte di queste mancate comunicazioni sono da imputare ad una precedente richiesta della Mobilità in Deroga.
La Mobilità in Deroga è concessa anche a soggetti che nulla hanno a che vedere con la salvaguardia (per esempio i licenziati per cessata attività) quindi, quando il sistema si imbatte in un soggetto che percepisce la mobilità in Deroga (o ne ha semplicemente fatto richiesta), il sistema blocca la salvaguardia perchè necessita di ulteriori verifiche amministrative. In questi casi, la sede di zona dovrà prima verificare la causale per la quale il sostegno è concesso (o è stato richiesto) quindi dovrà confermare l’esistenza p meno del diritto  alla sede provinciale che, solo a quel momento, potrà procedere con l’invio della lettera (lettera generica). Ne caso sia accertata la sussistenza del diritto alla salvaguardia, e in ottica di consentire il riconoscimento della salvaguardia, la sede di zona quindi annullerà provvisoriamente la Mobilità in Deroga per consentire il conferimento della salvaguardia.

A fronte di questi intoppi burocratici, molti soggetti cadono comprensibilmente in preda all’ansia, anche perchè il sostegno fornito dai vari patronati non sempre risulta professionalmente ineccepibile ed esaustivo. A queste legittime apprensioni si aggiunge poi l’incertezza per il delicato momento politico che non contribuisce certamente ad infondere la dovuta serenità che le cose, anche se con qualche ritardo, seguiranno il comunque il dovuto corso. Ormai la paura è diventata consuetudine e di questo non se ne può fare torto a chi giustamente teme per il futuro suo e dei suoi cari.

Per sbloccare molte di queste situazioni può venire però incontro il Codice Penale con l’ articolo 328, che di seguito riportiamo:

Art. 328 Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione

  1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

  2. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 2 milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Il contenuto dell’articolo è chiaro e non necessita di ulteriori spiegazioni ma si precisa che la richiesta va presentata in forma scritta. A tale riguardo, la posta elettronica certificata (PEC) presenta evidenti vantaggi nei confronti della tradizionale raccomandata A/R, sia per i ridottissimi tempi di consegna che per la incontestabilità del contenuto. Nella comunicazione non devono mancare il riferimento al protocollo della pratica in questione e la richiesta di nominativo e recapito del funzionario responsabile del processo amministrativo. Il richiamo alle dirette reponsabilità penali del funzionario amministrativo, nella pratica, si è rivelato essere un accorgimento altamente efficace.

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