Riforma delle pensioni: aspettative dei lavoratori in prosecuzione contributiva volontaria

LA RIFORMA DELLE PENSIONI ED IL DECRETO SULLA SALVAGUARDIA
LE CONDIZIONI E LE ASPETTATIVE DEI LAVORATORI IN PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

Secondo stime attendibili, sono alcune centinaia di migliaia i lavoratori “spiazzati” dalla recente riforma delle pensioni nel corso della transizione al pensionamento.
Essi avevano compiuto scelte cruciali per la vita delle loro famiglie sulla base delle leggi e delle normative previdenziali in vigore al tempo di tale scelte, ed ora vivono nell’angoscia di vedersi allontanare di fatto indefinitamente il traguardo della pensione a causa dell’innalzamento dell’età pensionabile e dell’incremento degli anni di contribuzione necessari per maturare i requisiti pensionistici.
La Legge n. 214/2011 all’art. 24 comma 14 stabilisce le tipologie di lavoratori esentati dagli effetti della riforma; tali lavoratori sono:
a) Lavoratori in mobilità
b) Lavoratori in mobilità lunga
c) Lavoratori assistiti da Fondi di Solidarietà
d) Lavoratori autorizzati ai contributi volontari
e) Lavoratori esonerati dal servizio
f) Genitori di disabili
A questi si sono aggiunti in un secondo tempo i Lavoratori cessati ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter decreto-legge n. 216/2011 (“Milleproroghe”), i cosiddetti “esodati”.
Gli organi di informazione, anche quelli specializzati, sono spesso incorsi nell’errore di accomunare sotto il termine “esodati” anche altre tipologie di lavoratori in condizioni ben diverse, per i quali questo termine risulta improprio e quindi fuorviante, quali gli autorizzati ai contributi volontari.

E’ bene chiarire che i lavoratori in contribuzione volontaria presentano una particolare specificità rispetto agli “esodati”, che li caratterizza significativamente; essi sono disoccupati che pagano di tasca propria i contributi previdenziali per conseguire comunque, seppure a caro prezzo, il diritto ad un trattamento pensionistico.
La Contribuzione Volontaria (per la quale è necessaria una autorizzazione dell’Ente Previdenziale subordinata al rispetto di stringenti condizioni) è particolarmente onerosa per soggetti disoccupati privi di sostegno al reddito e rappresenta un patto tra il lavoratore e l’Ente Previdenziale stesso; il diritto al conseguimento della pensione si configura sostanzialmente come un “diritto acquisito” e la rottura del patto appare come una autentica inadempienza contrattuale da parte dell’Ente Previdenziale.

Il Decreto Attuativo Interministeriale della Legge n. 214/2011 firmato dai Ministri del Lavoro e dell’Economia (per il quale non è stata necessaria l’approvazione in Parlamento) restringe la reale salvaguardia dagli effetti della riforma ad una platea di soli 65.000 lavoratori, imponendo nuove, numerose e pretestuose condizioni restrittive, in palese contrasto con la stessa Legge 214/2011 cui esso deve dare attuazione.
Il testo del Decreto, diffuso da organi di stampa, ha generato molta delusione e irritazione, ed ha confermato la totale “impermeabilità” dei Ministeri emananti alle numerose critiche sia di merito che di metodo ricevute da più parti; di fronte a tanta irragionevole rigidità molti esponenti politici e sindacali hanno opposto ferme dichiarazioni di principio e prese di posizione inequivocabili, che si sono però rivelate poco efficaci.
Nel citato Decreto si chiarisce che è stata tenuta in debito conto la congruità del contingente numerico dei soggetti da salvaguardare e quindi la congruità delle risorse complessivamente predeterminate all’art. 24, comma 15 del decreto-legge n. 201 del 2011; appare evidente come il subordinare i diritti alle risorse finanziarie disponibili sia una assurdità, e costituisca una lesione della legislazione di uno Stato di Diritto.
Il cedimento dello Stato di Diritto e della credibilità delle Istituzioni sono confermati dalla disinvoltura con cui il potere esecutivo (l’Istituzione Governo) manomette arbitrariamente per decreto attuativo interministeriale (sottratto alla approvazione parlamentare) la normativa generale sulla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale, istituto di grande valenza socio-economica creato proprio per consentire a chi per un qualunque motivo perda il lavoro di conseguire comunque, seppure a caro prezzo, il diritto ad un trattamento pensionistico.
Indipendentemente dal loro orientamento ideologico o programmatico, le forze politiche e sindacali non possono che opporsi fieramente all’idea stessa che i diritti dei lavoratori “mobilitati”, “autorizzati alla contribuzione volontaria” ed “esodati”, siano subordinati alla disponibilità della copertura finanziaria, ed era logico attendersi una generale difesa della salvaguardia di tutte le tipologie di lavoratori, secondo il comma 14 dell’art. 24 della Legge 214/2011.
Così non è stato; le nuove, numerose e pretestuose condizioni restrittive del decreto attuativo alterano nella sostanza e nella forma la Legge n. 214/2011, che produce così effetti addirittura retroattivi, ed escludono dalla salvaguardia la maggior parte dei lavoratori di tutte le tipologie teoricamente salvaguardate dalla Legge stessa, riservando la penalizzazione di gran lunga più pesante ai lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria.
In particolare, le condizioni imposte dal decreto attuativo a tali lavoratori sono:

1. la decorrenza della pensione (cioè: maturazione dei requisiti + finestra di 12/18 mesi o 13/19 mesi + 1° giorno del mese successivo) deve avvenire entro 24 mesi dal decreto legge n. 201 del 06/12/2011 (cioè entro il 06.12.2013),

2. non aver ripreso attività lavorativa successivamente all’autorizzazione della prosecuzione volontaria della contribuzione

3. deve risultare almeno un versamento accreditato o accreditabile entro il 06/12/2011.

Tali condizioni rappresentano una arbitraria manomissione della normativa vigente relativa alla Contribuzione Volontaria e penalizzano in misura abnorme i lavoratori a suo tempo autorizzati ai contributi volontari, salvaguardandone realmente solo 10.250 su circa 200.000 potenziali (secondo le stime del quotidiano “Il Sole 24 Ore”); in virtù della differenza sopra descritta, molti dei contributori volontari esclusi dalla salvaguardia non rientrerebbero nemmeno nelle casistiche previste per i lavoratori “esodati” e continuerebbero a rimanere, essi soli, senza stipendio o pensione (ma con l’onere della ulteriore contribuzione previdenziale) per molti anni.
Di fatto, la mancanza di una effettiva salvaguardia nell’arco temporale previsto dalla Legge 214/2011 (dal 2013 al 2019) comporta che i contributi volontari sono stati versati da questi lavoratori a fondo perduto nelle casse dell’INPS, con evidente lesione del principio del “legittimo affidamento”, e quindi con un indebito arricchimento dell’ente previdenziale e, per contro, un danno ingiusto subito da coloro che versano i contributi volontari.

Resta inoltre irrisolto da parte del Ministero del Lavoro il dubbio, sollevato in una recente interrogazione parlamentare, circa la “cristallizzazione” o meno del diritto alla pensione con la previgente normativa per i lavoratori con 15 anni di contributi al 31.12.1992, e per gli autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 2004 (Legge 243/2004) e 2007 (Legge 247/2007); il Ministero non ha chiarito se, in caso di conferma del diritto alla pensione di tali lavoratori, il numero di soggetti da salvaguardare dalla riforma sarebbe incrementato in egual misura.
I lavoratori in contribuzione volontaria esclusi dalla salvaguardia si domandano chi potrà correggere gli incredibili errori e le nefaste conseguenze della riforma delle pensioni sulle loro vite; la risposta alle loro domande chiama in causa tutte indistintamente le forze politiche, parlamentari e sindacali del Paese.

E’ noto che presso la Commissione Lavoro della Camera è in discussione una Proposta di Legge (la n. 5103, primo firmatario l’On. Damiano del PD) contenente alcune modifiche di rilievo alla Legge 214/2011, finalizzate principalmente alla tutela dei lavoratori cosiddetti “esodati”; a nostro parere, tale Proposta di Legge non garantisce allo stesso modo tutte le tipologie di lavoratori da salvaguardare e necessita di ulteriori integrazioni per estendere a tutti la salvaguardia prevista dal comma 14 dell’art. 24 della Legge 214/2011, come espressamente richiesto da numerosi Comitati di Lavoratori Mobilitati, Autorizzati alla contribuzione volontaria ed Esodati.
Nel decreto attuativo è stata impropriamente applicata l’analogia (priva di fondamento logico, in quanto equipara situazioni e contesti molto diversi tra loro) tra gli autorizzati ai contributi volontari e gli “esodati” previsti da una legge successiva, il decreto “milleproroghe”, che ora è in fase di probabile revisione a causa della citata Proposta di Legge Damiano che per gli “esodati” modifica il criterio della decorrenza in quello della maturazione dei requisiti; questo suona come un totale “nonsenso” e rappresenta una beffa intollerabile per i Contributori Volontari.
Logica vorrebbe che tale eventuale modifica si ripercuotesse immediatamente “in automatico” anche per i lavoratori in contribuzione volontaria, cosa che con ogni probabilità non accadrà in mancanza di una decisa presa di posizione da parte di una ampia maggioranza in Parlamento.
Sulla base di queste considerazioni, sorge perfino il sospetto che i Contributori Volontari scontino il fatto di essere una tipologia di lavoratori finora scarsamente organizzata e poco rappresentata e tutelata sindacalmente.
Numerosi esponenti politici e sindacali hanno affermato che una corretta attuazione della Legge n. 214/2011 non può tollerare condizioni restrittive nel decreto attuativo e comporta, come unica possibile soluzione del problema, il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la salvaguardia di tutte le tipologie di lavoratori previste dal comma 14 dell’art. 24 della Legge; ciò implica che è tuttora possibile realizzare in Parlamento una sostanziale ampia convergenza su tale soluzione, proponendone il finanziamento attraverso la definizione di priorità di spesa pubblica più intelligenti e socialmente accettabili di quelle effettuate finora dall’Esecutivo.
In alternativa, alcune forze politiche hanno avanzato diverse proposte, tutte molto ragionevoli e concretamente praticabili, per la copertura finanziaria della salvaguardia di tutte le tipologie di lavoratori interessati; tra esse riteniamo degna di massima considerazione quella che si riferisce alla possibilità di stipulare un accordo con la Svizzera simile a quello già operativo in alcuni Paesi Europei, per tassare (nella misura del 25% circa) i capitali “scudati” detenuti in Svizzera da contribuenti (in realtà evasori) italiani.

Conclusione.
Molte migliaia di lavoratori (e tra essi i circa 190.000 autorizzati alla contribuzione volontaria esclusi dalla salvaguardia dal decreto attuativo interministeriale) e le loro famiglie si attendono che sul tema delle conseguenze negative della riforma delle pensioni le forze politiche e sindacali del Paese facciano valere tutte le loro prerogative ed utilizzino tutti gli strumenti istituzionali a loro disposizione per sostituire tale riforma con una legislazione più attenta alle conseguenze sulle situazioni in transizione ed orientata nella direzione delle soluzioni sopra auspicate.

Un gruppo organizzato di lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale.
Forum: intopic.it/forum/economia/pensioni/98334/p1129/
Gruppo Facebook: facebook.com/groups/302566823165025/

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