Il decreto ministeriale, concernente le modalità attuative dei commi 14 e 15 dell’ art.24 del DL 201/2011 ha definito e quantificato numericamente le persone che potranno accedere all’istituto della deroga in materia pensionistica. Da parte di molte persone coinvolte dal provvedimento emergono però frequenti dubbi e lacune circa le modalità da ottemperare per accedere all’esercizio di tale diritto. Ritengo utile, a tale proposito, contribuire ad una corretta informazione, riportando, per intero, la nota integrativa al cosiddetto “Decreto esodati” emessa da CGIL
Nota integrativa sul decreto sui cosiddetti “esodati”
Il testo del decreto è stato pubblicato su Sole 24 ore del 24 maggio,
testo non definitivo
Nel ribadire il giudizio negativo sul decreto sui cosiddetti “esodati”, integriamo la nota del 23 maggio relativa all’incontro tecnico con il Ministero del Lavoro, con le seguenti osservazioni e precisazioni:
Articolo 2 del decreto:
lettera a e b)
Per ciò che riguarda i lavoratori in mobilità ordinaria o lunga il testo del decreto per il diritto alla deroga fa riferimento “alla cessazione dell’attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011”. Tale dizione non cambia sostanzialmente quanto ci è stato detto nell’incontro (lavoratori già collocati in mobilità alla data del 4 dicembre 2011) ma potrebbe far rientrare nella deroga i lavoratori che si trovano in preavviso e che non sono ancora in mobilità.
lettera d)
Per ciò che riguarda i prosecutori volontari, come abbiamo già scritto nella nota del 23 maggio 2012, al Tavolo tecnico abbiamo fortemente criticato i diversi vincoli imposti dal decreto. In particolare, abbiamo ritenuto inaccettabile la condizione di non dover svolgere alcuna attività lavorativa dopo l’autorizzazione ai versamenti volontari. Riteniamo, infatti, tale condizione un incentivo al lavoro nero. Rispetto al problema da noi posto il testo del decreto contiene una modifica rispetto a quanto ci era stato detto. La formulazione della norma, infatti, così recita: «l’ultima contribuzione di questi lavoratori deve essere volontaria». Tale formulazione può lasciare intendere che rientrano nelle deroghe quei lavoratori che – pur avendo prestato attività lavorativa dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria – al momento della maturazione del diritto a pensione stanno effettuando i versamenti volontari. E’ evidente, comunque che su tale questione saranno necessari ulteriori chiarimenti. Come abbiamo detto più volte, nelle legge 214 è prevista per i prosecutori volontari un’unica condizione per aver diritto alla deroga: l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria deve essere antecedente al 4/12/2011. Con il decreto si è posto un ulteriore vincolo: avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011. Tale vincolo esclude dalla platea dei derogati tutti i lavoratori che, pur avendo ottenuto l’autorizzazione entro la data del 4/12/2011, si trovano nell’impossibilità di effettuare il versamento in quanto percettori dell’indennità di mobilità o di disoccupazione. Come è evidente l’ulteriore vincolo penalizza in particolare proprio coloro che già si trovano in condizioni di difficoltà. Sull’assurdità dell’analogia con gli esodati per quanto riguarda il raggiungimento del diritto e l’apertura della finestra entro il 6 dicembre 2013 rinviamo a quanto detto nella nota precedente.
lettere g e h)
Per ciò che riguarda i lavoratori con accordi individuali o collettivi di esodo il decreto introduce un ulteriore vincolo: non bisogna avere alcuna occupazione dopo la risoluzione del rapporto di lavoro. È da notare, intanto, che di tale nuovo vincolo non era stato fatto alcun cenno nell’incontro del 22/5. Inoltre, è da rilevare che anche questa condizione non era prevista dalla legge 214/2011. Anche questa norma sembra fatta apposta per incentivare il lavoro nero.
Procedure e documentazione.
· Per i lavoratori in esonero dal servizio e per quelli in congedo per assistere i figli con disabilità grave la domanda (per accertare se c’è il diritto alla deroga) va presentata alle Direzioni Territoriali del lavoro competenti in base alla residenza degli stessi e deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al provvedimento di esonero per gli uni e al provvedimento di congedo per gli altri, con l’indicazione degli estremi dei provvedimenti ai fini del reperimento degli stessi da parte della Direzione Territoriali del lavoro.
· Per i lavoratori in esodo (individuale o collettivo) la data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi e oggettivi quali: la comunicazione obbligatoria alle Direzioni Territoriali del lavoro ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulle base di disposizioni normative o regolamentari. I lavoratori che hanno sottoscritto accordi, ai sensi degli articoli 410, 411, 412 ter del codice di procedura civile (tentativo di conciliazione, processo verbale di conciliazione, altre modalità di conciliazione ed arbitrato previste dalla contrattazione collettiva), devono presentare domanda alla Direzione Territoriale del lavoro presso la quale detti accordi sono stati sottoscritti. In tutti gli altri casi la domanda deve essere presentata alla Direzione Territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore. Le domande devono essere corredate dall’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro.
· I lavoratori in esonero dal servizio, in congedo per assistere i figli con disabilità grave, in esodo individuale e collettivo devono presentare domanda per il riconoscimento della deroga entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale. Le istanze saranno esaminate da specifiche Commissioni istituite presso le Direzioni Territoriali del lavoro. Tali Commissioni saranno composte da due funzionari della Direzione Territoriale del lavoro e da un funzionario dell’INPS. Le domande accolte saranno comunicate all’INPS. Gli interessati dovranno poi attivarsi nei confronti dell’INPS presentando la domanda di pensione. Contro i provvedimenti delle Commissioni si può presentare richiesta di riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento della risposta. Le istanze di riesame vanno presentate alla Direzione Territoriale del lavoro presso cui è stata presentata la domanda.
· Per quanto riguarda, invece, i lavoratori in mobilità (ordinaria o lunga), i titolari di prestazione straordinaria a sostegno del reddito ed i prosecutori volontari, il decreto non dice nulla sulla procedura. Quindi per capire meglio la situazione sarà necessario attendere la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e le circolari applicative del Ministero del lavoro e dell’INPS.
La Responsabile delle Il Coordinatore del Dipartimento
Politiche Previdenziali Welfare e Nuovi Diritti
Rita Cavaterra Sandro Del Fattore
Roma, 25 maggio 2012