Ancora un breve “pistolotto” per condividere alcune informazioni da leggere con la dovuta attenzione.
Il provvedimento é la quasi-fotocopia del provvedimento del 5 gennaio 2012 per i mobilitati 2011. Da notare che il decreto “ordina” all’INPS il pagamento SOLO PER I MESI DEL 2012 per cui verrà erogato il prolungamento del sostegno al reddito, quella cioè che viene volgarmente detta “la prosecuzione della mobilità”, a coloro che hanno già maturato gli ex diritti (ante DL 78/2010) nel 2011 e coloro che li hanno maturati o li matureranno nel 2012.
Per il momento NON È PREVISTA LA CORRESPONSIONE DELLE SUCCESSIVE MENSILITÀ RELATIVE ALL’ANNO 2013 E SEGUENTI, in quanto ogni anno dovrà essere emanato un provvedimento ad hoc per licenziare l’attribuzione dei relativi fondi.
Nel caso in cui la finestra di decorrenza effettiva della pensione, secondo le nuove norme, cada successivamente al 31.12.2012, si dovrà attendere l’approvazione di un analogo provvedimento per l’anno successivo (2013). In caso ciò non avvenisse, ognuno degli interessati potrà presentare la domanda di iscrizione alle liste di disoccupazione, ai fini della mobilità in deroga, alle Direzioni Territoriali del Lavoro dal 2 all’8 gennaio prossimo quindi, tramite il Patronato di fiducia, dovrà presentare telematicamente all’INPS la domanda di mobilità in deroga. A tal proposito si rammenta che, fortunatamente, è già stato finanziato il relativo capitolo di spesa (mobilità in deroga) per il 2013.
Sempre facendo riferimento all’emanando decreto, nel preambolo, al primo “CONSIDERATO” viene esplicitamente riconosciuto un errore nella tabella dei mobilitati del precedente decreto 63655 del 5 gennaio scorso; di conseguenza è stato ricalcolato il numero dei possibili beneficiari aumentandolo di 688 unità. Questo fa ben sperare nella correzione di eventuali ulteriori eventualmente che dovessero essere rilevati in corso d’opera.
All’art. 1 è specificato che non verranno calcolate né versate contribuzioni figurative; il contrario avverrebbe con la mobilità in deroga che farebbe aumentare, seppur di poco, l’importo finale della pensione.
Nel preambolo (al 5° “VISTO”) è espressamente indicato che INPS effettuerà il “monitoraggio… delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori … CHE INTENDONO AVVALERSI … del regime delle decorrenze previste dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. 31.05.2010 n. 78”.
È evidente, quindi come sia indispensabile presentare la domanda di pensione CORREDATA DELLA RICHIESTA DI AVVALIMENTO (magari usando proprio la formula indicata nel decreto della Fornero) DUE O TRE MESI PRIMA DELLA VECCHIA FINESTRA di pensionamento.
Per quanto riguarda le iniziative da attuare, occorre intanto aspettare la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Successivamente INPS diramerà un messaggio diretto alle locali dipendenze col quale indicherà le specifiche disposizioni; a questo punto occorrerà verificare, anche ai fini del proseguimento del sostegno al reddito, la pertinenza della eventuale domanda di pensione già a suo tempo presentata e, qualora lo si ritenesse opportuno, presentarne una nuova.
ATTENZIONE!!!!
Sono stati riscontrati errori nelle lettere di reiezione relative ad alcune domande di pensione. In alcuni casi l’INPS ha sbagliato ad indicare l’articolo di Legge di riferimento: Art. 10, comma 5 della Legge 122/2010 (accesso alla pensione con le finestre in vigore prima della legge 122/2010).
Trattandosi di mobilità ordinaria, la lettera di reiezione avrebbe dovuto invece citare la Legge 122/2010, Art. 12, comma 5.
Qualora ricorresse tale evenienza, sarebbe consigliabile fare richiesta di riesame della domanda stessa attraverso il patronato, onde prevenire il possibile mancato riconoscimento della prosecuzione della mobilità come conseguenza di un banale errore da parte dell’Istituto pensionistico.
Giuseppe Caon