manifestanti IIX salvaguardia

Ottava salvaguardia, prime indicazioni operative

 

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Con l’avvenuta pubblicazione della Legge di Stabilità 2017, si entra finalmente nella fase operativa per quanto riguarda le istanze concernenti la ottava salvaguardia. Considerato che, in merito a tale passaggio, alcuni equivoci ed incertezze si sono trascinati fino ad oggi, ritengo di fare cosa utile a puntualizzare alcuni aspetti della procedura, facendo nel contempo chiarezza su alcuni grossolani equivoci purtroppo tutt’ora ricorrenti nonostante i sette precedenti ricorsi.

Fatto salvo il caso di coloro i quali non sono tenuti a presentare istanza presso le DTL, l’intera procedura consta di due fasi distinte: l’inoltro dell’istanza alla DTL per la verifica del possesso dei requisiti e della documentazione di legge, specifici della salvaguardia alla quale si fa riferimento, e l’inoltro della domanda di pensione all’ INPS, Istituto al quale spetterà l’esclusivo onere del riscontro dei requisiti previdenziali.
In altre parole: la DTL verifica, per esempio, che la cessazione dal lavoro sia avvenuta entro una certa data o che esista un accordo di esodo ma non verifica quanti contributi abbia versato il lavoratore o la sua età anagrafica; questo è compito esclusivo dell’INPS, perché è solo INPS che amministra i dati previdenziali.

Di conseguenza, l’accoglimento dell’istanza da parte della DTL è un prerequisito, in assenza del quale INPS nemmeno prende in esame la domanda di pensione, e non è affatto, come taluni erroneamente sostengono, il riconoscimento della salvaguardia. La salvaguardia è concessa esclusivamente da INPS, sulle risultanze dell’istruttoria svolta dalla DTL, previa verifica dei requisiti previdenziali e subordinatamente alla posizione in graduatoria del richiedente.

Sebbene la prassi preveda una sequenza logica delle operazioni, in virtú della quale la domanda alla DTL, con relativa conferma del diritto di ritorno, debba precedere la domanda di pensione vera e propria, le due cose, laddove ne sussista una plausibile ragione, possono viaggiare di pari passo e, in determinati frangenti, la domanda di pensione può addirittura precedere l’inoltro dell’istanza alla DTL. Quest’ultimo caso, va tenuto particolarmente presente quando la decorrenza pensione sia molto prossima per cui, attendere la conferma da DTL, comporterebbe la perdita di uno o piú ratei di pensione per ritardata presentazione della domanda all’INPS. Chi avesse decorrenza a gennaio o febbraio 2017 farà quindi bene a presentare innanzitutto domanda di pensione all’INPS e poi, quando il Ministero avrà diramato le disposizioni operative con la relativa modulistica da utilizzare, inoltrerà istanza alla propria DTL. In particolare, chi avesse decorrenza già a gennaio, farà bene a presentare domanda in questo mese di dicembre per non perdere il rateo di gennaio. Ovviamente, dal momento che restano pochi giorni a disposizione e difficilmente questi ultimi potranno ottenere supporto da patronati e CAF, gli interessati dovranno provvedere in proprio. Chi presenterà domanda di pensione in questi ultimi giorni dell’anno deve quindi essere già in possesso di PIN DISPOSITIVO o di altri sistemi di identificazione quali CNS, CRS, SPID, etc.

Nel sito INPS, alla procedura di “Nuova domanda di Pensione” è già presente la possibilità di intestare l’istanza con la corretta dicitura “Salvaguardia Legge 232/2016” quindi già oggi è possibile inserire e protocollare la domanda di pensione. Al riguardo, può essere utile sapere che, fino al momento dell’invio al protocollo, tutto quello che viene inserito nella domanda può essere modificato o cancellato, domanda di pensione compresa. Solo dopo l’invio al protocollo (il passaggio è vistosamente segnalato dal sistema) non sarà più possibile apporre alcuna modifica. La procedura è parzialmente guidata dal sistema ed è quindi alla portata di chiunque sia in grado di compilare un normale questionario. Nei prossimi giorni cercheremo di pubblicare anche una breve guida ai vari passaggi per la compilazione della domanda di pensione.

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