Quarto stato - Dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo

Rivalutazione dei contributi figurativi per i periodi di mobilità

Considerato che sull’argomento si sta generando non poca confusione, è opportuno fare il punto in merito a decadenza e prescrizione per i contenziosi con INPS, relative non solo alla ricostituzione per rivalutazione ma anche quelli per errato calcolo in prima liquidazione.

DECADENZA

In merito alla decadenza, occorre precisare che non ci sono stati interventi legislativi recenti che ne abbiano modificati i termini; di conseguenza si può affermare che il termine di decadenza è fissato in tre anni a partire da:

  • il giorno successivo alla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti Organi dell’Istituto;
  • il giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, cioè dal 91° giorno successivo alla data di presentazione del ricorso ( articolo 46, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88);

N.B. come da circolare INPS n.165 del 19/7/1993 esplicativa della legge 14 novembre 1992, n° 438 che aveva ridotto drasticamente, per la materia in questione, i termini da dieci anni a soli tre anni.

A conferma di quanto sopra si riporta stralcio della risposta standard inps a richieste di ricostituzione od altro, probabilmente familiare a chi abbia già ricevuto da INPS la reiezione a qualsivoglia tipo di richiesta:

Le ricordiamo che in ogni caso potrà presentare il ricorso entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione (1). Qualora non intervenga alcuna decisione nei successivi novanta giorni, potrà proporre un’azione giudiziaria da notificare direttamente a questa Sede. Se il ricorso non sarà deciso entro 90 giorni dalla data di presentazione, lei potrà proporre azione giudiziaria entro tre anni dalla data di scadenza del termine previsto per la decisione del ricorso stesso (2).(1) Art 46 legge 9 marzo 1989,n 88
(2) Art 47,secondo comma, del DPR 30 aprile 1970, n639, come modificato dall’art 4, comma 1, delle legge 14 novembre 1992, n.438

PRESCRIZIONE

In ordine alla prescrizione si registra, invece, una novità introdotta dall’art. 38 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come di seguito indicato (fonte dati messaggio inps n. 220 del 4/1/2013):

con il comma 1, lett. d), numero 2), ha aggiunto all’articolo 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 il seguente articolo:
47-bis. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni;con il comma 4 ha previsto che:
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.

N.B. Sul comma 4 è intervenuta la suprema corte che ne ha dichiarato l’incostituzionalità con giudizio n.69 del 26/3 – 02/04/2014 ma occorre attendere ancora l’applicazione della sentenza con modifica a cura del legislatore. Sull’argomento l’on. Gnecchi ha presentato di recente, interrogazione parlamentare con risposta a cura del ministro del lavoro (a tutt’oggi in attesa di risposta)

In tutto questo, l’aspetto preminente è che la prescrizione è fissata a cinque anni.

Atteso che il termine di prescrizione di cinque anni si applica a far data dal 6 luglio 2011 (decorrenza decreto n.98), per le casistiche insorte prima di tale data si riportano alcuni esempi inps sempre da msg 220:

A. Se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del previgente termine decennale di prescrizione superiore a cinque anni, detto periodo deve essere ridotto a cinque anni.Es.: Diritto acquisito in data 06.07.2008.
In base alla previgente normativa la prescrizione avrebbe avuto termine il 06.07.2018. Alla data del 6 luglio 2011 sono trascorsi 3 anni e il restante periodo di 7 anni non potrà essere fruito per intero ma sarà ridotto fino al previsto limite dei 5 anni. La prescrizione maturerà, pertanto, il 06.07.2016.B. Se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del previgente termine decennale di prescrizione inferiore a cinque anni, detto periodo non deve essere ridotto e potrà essere fruito per intero.Es.: Diritto acquisito in data 06.07.2004.
In base alla previgente normativa la prescrizione avrebbe avuto termine il 06.07.2014. Alla data del 6 luglio 2011 sono trascorsi 7 anni e il restante periodo di 3 anni potrà essere fruito per intero perché entro il limite dei 5 anni previsti dalla nuova normativa. La prescrizione maturerà, pertanto, il 06.07.2014

INTERROGATIVI

Da quanto riportato sono da considerare chiariti i dubbi sulla decadenza ma restano almeno due dubbi sull’aspetto della prescrizione:

A) atteso che “il termine di prescrizione del diritto alla ricostituzione decorre dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere dall’interessato.” Ci si domanda quale sia questo momento. Dalla decorrenza della pensione oppure dal momento in cui INPS dichiara la liquidazione della stessa definitiva?

B) il termine prescrittivo fa decadere il diritto nella sua globalità o si applica solamente ai ratei dovuti che hanno raggiunto il termine temporale dei cinque anni?

CONCLUSIONI ED AZIONI

In conclusione si riporta il flow-chart operativo per richiedere la ricostituzione della pensione per rivalutazione delle retribuzioni figurative dei periodi di mobilità, ricordando che l’art. 443 c.p.c. dispone che la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza obbligatoria non è procedibile per via giudiziaria se non dopo aver compiutamente esperito i procedimenti previsti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa di seguito dettagliati:

  1. Richiesta di ricostituzione da compilare ed inviare on line (nel menù pensioni selezionare “nuova domanda” e, associando la stessa alla pensione in essere, selezionare “ricostituzione per motivi contributivi”.
  2. Appena ricevuta la reiezione della domanda presentata (quali che siano le motivazioni addotte) e sempre che nel frattempo non sia intervenuta una normalizzazione del processo, si potrà partire con il ricorso on–line.

N.B. l’articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n.533, dispone che:

dal giorno successivo alla risposta al ricorso o, in assenza di risposta, entro il 90° giorno (eventualità molto probabile), dal 91°giorno si potrà partire con l’azione legale (entro tre anni da una di queste due date come detto prima, pena decadenza del diritto). Tenuto conto dell’incombere della prescrizione sugli importi pregressi, sarà opportuno partire immediatamente con l’azione giudiziaria che è l’unico elemento che blocca la decadenza.

Appare chiaro quindi che ogni ex mobilitato, che abbia raggiunto il traguardo pensionistico, ha una sua storia in ordine a tempi di decadenza e di prescrizione come è evidente che i pensionati più datati devono affrettarsi a far partire l’iter della ricostituzione. Anche quelli con decorrenze più recenti devono però essere solleciti perché il tempo non gioca a loro favore ed è rischioso aspettare la trasformazione in definitiva d’ufficio perché non c’è garanzia che, in sede giudiziale, la decorrenza del diritto possa essere fatta slittare a quest’ultima data, con grave pregiudizio per i termini prescrittivi.

Il primo passo sarà quindi quello di procedere con l’iter amministrativo (domanda di ricostituzione ed eventuale successivo ricorso) e, contestualmente, di consultare uno studio legale per chiarire eventuali dubbi rimasti e successivamente affidargli l’incarico, magari associandosi a livello provinciale o regionale attraverso i forum, Facebook, tam tam e segnali di fumo, al fine di poter contenere le spese processuali. Ovviamente,vper chi preferisse questa soluzione, esiste sempre la possibilità di affidare la delega ad un patronato, sia per gli aspetti procedurali e amministrativi che per quelli legali.

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