In data odierna INPS ha pubblicato l’atteso messaggio in merito alle disposizioni attuative della sesta salvaguardia.
Come era già noto dalla circolare ministeriale, le istanze di salvaguardia dovranno pervenire a:
- INPS – per quanto riguarda mobilitati e contributori volontari
- DTL – in tutti gli altri casi
La domanda può essere inoltrata personalmente, tramite patronato, CAF o professionisti autorizzati:
- attraverso apposita procedura online per quanto riguarda INPS
- a mezzo PEC (è vivamente sconsigliato l’uso della email tradizionale) o Raccomandata A/R per quanto riguarda le DTL
A questo proposito, può essere utile ricordare cosa scrive INPS nel messaggio interno INPS n° 8838 del 18-11-2014:
1. Domanda di verifica del diritto a pensione
Per anticipare la fase di accertamento dei requisiti di accesso alla pensione ai sensi della salvaguardia in argomento, la domanda di verifica del diritto a pensione può essere inoltrata anche dai lavoratori tenuti alla presentazione dell’istanza alle Direzioni territoriali del lavoro.
Si sottolinea che tale istanza si aggiunge, e non si sostituisce a quella da presentare alla Direzione territoriale del lavoro. La certificazione e la relativa comunicazione all’interessato è comunque subordinata alla trasmissione del provvedimento di accoglimento da parte della DTL.
Questo risponde anche a chi, in questi giorni, si è trovato disorientato nel constatare che nella procedura di domanda INPS sono presenti anche le opzioni per coloro che invece devono presentare domanda a DTL.
La necessaria modellistica editabile e i recapiti PEC delle DTL, sono disponibili sul sito ministeriale.
Per chi volesse o dovesse provvedere autonomamente a presentare domanda a INPS, rimando alla guida a suo tempo pubblicata su questo blog in occasione della V salvaguardia. Il percorso è identico e identici sono i passaggi. I cambiamenti, a parte gli ovvi riferimenti di legge,sono davvero minimi;
attenzione a non confondere
la legge 147/2013 (V salvaguardia) con la legge 147/2014 (VI salvaguardia).
Per meglio orientarsi tra le diverse casistiche dei beneficiari e i requisiti richiesti si può fare riferimento a questa tabella sintetica:
Ad integrazione della tabella riassuntiva e con riferimento ai lavoratori del gruppo “a”, si evidenzia quanto riportato al punto 2.2.1 del Messaggio INPS 8881 del 19-11-2014:
Si evidenzia che il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, entro il quale riscontrare la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato alla data del 6 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge n. 147 del 2014. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità, successivi al 6 novembre 2014, non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.Il predetto versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità.
L’art. 2, comma 2, della legge n. 147 del 2014, precisa che per i lavoratori in argomento, che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata in vigore della stessa legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, come specificato nel medesimo articolo al comma 1.
La norma riguarda, in via esclusiva, i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari alla data di entrata in vigore della legge n. 147 del 2014 o che presentano la domanda di prosecuzione volontaria entro il 5 gennaio 2015, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge 147 del 2014 e che perfezionino anche mediante il versamento della contribuzione volontaria, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Ai sopra citati lavoratori è limitata l’applicazione della deroga stabilita dall’articolo due, comma 1, lettera a), della legge n. 147 del 2014 alle disposizioni previste dalla art. 6, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184.
Si precisa che, all’atto dell’istruttoria o del riesame delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari, è necessario, prima di consentire il versamento anche per periodi superiori ai sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione, che sia verificata la possibilità, in capo all’assicurato, di raggiungere il diritto a pensione secondo le regole indicate.