Pensione Anticipata Flessibile (Quota 103)
Riferimento normativo: Legge n° 213 del 30 dicembre 2023 – Art. 1, comma 139 (LdB 2024)
Destinatari:
In via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 33
Requisiti:
- Età anagrafica di almeno 62
- anzianità contributiva minima di 41 anni
Limiti:
- Per i soggetti che maturano i requisiti nel 2023 e fino alla maturazione dei requisiti utili al pensionamento di vecchiaia, il trattamento è riconosciuto nella misura non superiore a cinque volte il trattamento minimo
- Per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2024 e fino alla maturazione dei requisiti utili al pensionamento di vecchiaia, il trattamento è determinato secondo le regole di calcolo contributivo e non potrà risultare superiore a quattro volte il trattamento minimo
- Ai dipendenti privati che maturano i requisiti nel 2023 si applica una finestra di 3 mesi
- Ai dipendenti privati che maturano i requisiti nel 2024 si applica una finestra di 7 mesi
- Ai i dipendenti pubblici che maturano i requisiti nel 2023 si applica una finestra di 6 mesi
- Ai dipendenti pubblici che maturano i requisiti nel 2024 si applica una finestra di 9 mesi
- È consentito il cumulo contributivo
- Fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, la pensione non è cumulabie con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.