Messaggio INPS n. 13343 sostituisce il n. 13052

Dopo alcuni giorni dalla pubblicazione delle direttive impartite per l’applicazione della procedura di salvaguardia nei confronti del primo contingente di 65.000 potenziali beneficiari e dal suo repentino ritiro, l’ INPS ripropone la direttiva con alcune modifiche rispetto alla precedente.

Da un primo esame, la prima variante, che riguarda i lavoratori in mobilità ordinaria (lavoratori di cui alla lettera a) cessati entro il 31/12/11, sembra voler porre rimedio al problema dell’ introduzione delle speranze di vita che, in molti casi, causano un periodo di mancata contribuzione tra il termine della mobilità e l’acquisizione dei nuovi requisiti pensionistici, determinando, di fatto, l’esclusione dalle more della Legge 223/91 e, di conseguenza, l’esclusione dai provvedimenti di salvaguardia. In realtà, il rientro di questi lavoratori tra i destinatari della salvaguardia viene subordinato a non meglio precisati “specifici interventi” futuri. Situazione quindi ancora tutta da decifrare per questa casistica di lavoratori. Di seguito, riportiamo lo stralcio in questione:

Va poi evidenziata la particolare situazione, già segnalata in sede ministeriale, dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria che, per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti pensionistici, potrebbero perfezionare gli stessi oltre il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria. Al riguardo si precisa che, in esito agli approfondimenti ministeriali, è stato stabilito che, con specifici interventi, detti lavoratori, cessati entro il 31 dicembre 2011, rientreranno tra i destinatari della salvaguardia. Tali interventi non riguardano i lavoratori collocati in mobilità ordinaria e cessati dal 1° gennaio 2012.

La seconda modifica apportata riguarda i lavoratori dei fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i quali scompare la disposizione di reiettare le domande di prestazione straordinaria già presentate alla sede INPS di competenza di quei lavoratori che non perfezionassero il requisito anagrafico di 62 anni nel periodo massimo di permanenza nel Fondo.

Il testo del messaggio in formato pdf, contenente anche i quattro allegati già presenti nel precedente messaggio, è scaricabile da questa pagina, in calce al presente articolo.

DOWNLOAD: Messaggio INPS n. 13343 del 09-08-2012.pdf

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