Esodati, presentata alla Camera la PdL su iniziativa dei deputati Damiano, Gnecchi

Pubblichiamo il testo di presentazione della proposta di legge, a firma
DAMIANO (PD), GNECCHI (PD) presentato in prima lettura alla Camera
dei deputati in data 11 Aprile 2013, attualmente  in iter
“da assegnare”. Atto della Camera n° 727

Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si pone l’obiettivo di apportare alcune modifiche alla riforma del sistema pensionistico effettuata dal Governo Monti mediante l’adozione del cosiddetto «decreto salva Italia» (decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011). Una manovra che ha rappresentato la risposta obbligata alla crisi di fiducia dei mercati finanziari che aveva colpito il nostro Paese, assicurando il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013, dopo che questo obiettivo era divenuto incerto, nonostante le pesanti misure di luglio e di agosto 2011, in conseguenza dell’aumento dei tassi di interesse del debito pubblico italiano al limite della sostenibilità e dell’ampiezza del cosiddetto «spread» rispetto ai rendimenti dei titoli tedeschi.
Com’è noto, una parte consistente degli effetti finanziari attesi dal «decreto salva Italia» è riconducibile alle misure relative alla materia previdenziale che, con il passaggio immediato e generalizzato al sistema contributivo, rappresentano un cambiamento strutturale e, si auspica, definitivo delle regole pensionistiche. Effetti che si vanno ad aggiungere a quelli conseguenti alle misure adottate in materia pensionistica dal 2004 al 2011, con le quali si sono registrati ingenti risparmi, stimati nell’ordine di circa 1,4 punti di prodotto interno lordo (PIL) all’anno.
Nel corso dell’esame del provvedimento ci siamo impegnati a fondo per fare in modo che la riforma si caratterizzasse maggiormente sotto il profilo dell’equità, raggiungendo alcuni risultati positivi.
Tale azione si è rafforzata in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del cosiddetto «decreto milleproroghe» decreto-legge n. 216 del 2011, del decreto sulla spending review decreto legge 95/2012 e, infine, della legge di stabilità 2013 legge 228/2012 che hanno consentito di correggere diverse storture da noi evidenziate fin dal primo esame della riforma.
Con la presente proposta di legge, che ripropone il contenuto del testo unitario degli progetti di legge 5103-5236-5247-A, approvato dalla Commissione XI della Camera dei Deputati nella scorsa Legislatura, si intende dare una soluzione definitiva ai diversi problemi lasciati irrisolti dalla riforma Fornero, tra cui il più ampio e drammatico riguarda la condizione dei così detti “esodati”.
In particolare, con l’articolo 1, comma 1, si prevede l’esplicita esclusione del meccanismo delle finestre e dell’incremento del requisito anagrafico dovuto all’aspettativa di vita ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato per le lavoratrici dipendenti e autonome previsto dalle disposizioni di cui all’ art. 1, comma 9, legge 243/2004. Il comma 2, lettera a) sposta dal 4 dicembre al 31 dicembre 2011 il limite temporale entro il quale sarà possibile accedere alle deroghe previste dal comma 14 dell’articolo 24 del dl 201/2011 (SalvaItalia) ai fini dell’accesso alla normativa previgente in materia previdenziale. La lettera b) esclude l’applicazione delle finestre ed estende le deroghe disciplinate dal suddetto comma 14 anche ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007 nonché per determinate categorie di lavoratori pubblici (Forze di polizia, Forze armate; Vigili del fuoco). La lettera c) estende la possibilità di usufruire delle deroghe anche ai lavoratori che maturino il diritto alla pensione entro i 24 mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità a prescindere dalla data di conclusione della procedura della mobilità stessa e della data di effettivo collocamento in mobilità, anche se preceduta da un periodo di CIG. La lettera d) stabilisce che il diritto all’accesso delle deroghe sia condizionato esclusivamente dalla data degli accordi collettivi a prescindere dall’effettivo collocamento in mobilità. La lettera e) elimina il riferimento riguardante l’obbligo per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria di restare a carico dei fondi di solidarietà almeno fino ai 60 anni di età ed estende l’accesso alle deroghe entro i 24 mesi dal termine della prestazione straordinaria a carico dei medesimi Fondi prevedendo altresì la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato secondo le modalità previste dal commi 10 e dal 10-bis dell’articolo 24 del decreto legge 201/2011, così come novellato dalla presente proposta di legge. La lettera f) dispone che i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria possano usufruire della disciplina previgente qualora abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini delle deroghe non rilevano né una eventuale prestazione lavorativa successiva all’autorizzazione della prosecuzione volontaria né l’eventuale mancato versamento di almeno un contributo volontario all’entrata in vigore del dl 201/2011.
Il comma 3 dispone l’estensione ai lavoratori del settore pubblico delle deroghe previste per i lavoratori privati dal comma 15-bis dell’articolo 24 del dl 201/2011, i quali possono accedere alla pensione anticipata se in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi.
Infine, il comma 4, dispone che ai fini del processo di armonizzazione dei regimi previdenziali previsto dal comma 18, dell’articolo 24 del citato dl 201/2011, al personale addetto del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi sia riconosciuto il carattere usurante delle rispettive attività.
Con l’articolo 2, comma 1 si dispongono alcune modifiche dell’articolo 6, comma 2-ter, del decreto mille proroghe (dl. 216/2011), relativo agli accordi individuali o collettivi di incentivi all’esodo riguardanti:

a)    la possibilità accedere alle deroghe stabilite dalla riforma, il rapporto di lavoro, pur rimanendo fissata al 31 dicembre 2011 la data ultima di sottoscrizione dell’accordo, possa risolversi anche successivamente a tale giorno. Per gli accordi individuali, inoltre, si elimina il riferimento agli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., al fine di evitare interpretazioni difformi. Relativamente alla risoluzione del rapporto di lavoro si specifica che esso possa avvenire anche unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell’impresa;

b)   la modifica del criterio relativo ai requisiti anagrafici e contributivi, disponendo che per accedere alle deroghe, questi debbano comportare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del dl SalvaItalia (quindi, entro il 6 dicembre 2014), la maturazione del diritto al trattamento pensionistico (e non più la decorrenza del trattamento medesimo).

c)    la non rilevanza dell’eventuale prestazione lavorativa temporanea effettuata dopo la sottoscrizione degli accordi.
Con il comma 2, si estende anche ai genitori di disabili gravi e ai lavoratori sordomuti o disabili con invalidità superiore al 74% la possibilità, entro il 31 dicembre del 2017, di riconoscere come prestazioni di lavoro effettivo i periodi di contribuzione figurativa, per gli anni mancanti ai 62, senza penalizzazioni.
L’articolo 3 stabilisce, ai fini dell’accesso alle deroghe, piena validità degli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali stipulati entro il 31 dicembre 2011 anche in sede non governativa.
L’articolo 4 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati forniti dall’Inps, presenti semestralmente in Parlamento una relazione concernente gli effetti complessivi della riforma pensionistica introdotta dal citato decreto legge 201/2011, tenuto conto delle successive deroghe introdotte dai diversi provvedimenti, con particolare riguardo ai profili finanziari.
Infine, con l’articolo 5 si individuano i relativi oneri finanziari della presente proposta di legge e le corrispondenti misure di copertura.

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