Quarto stato - Dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo

Dove Ichino sbaglia su contributori volontari e cessati

Ritengo innanzitutto che non si debba mai dimenticare che i contributori volontari, a differenza di tutte le altre categorie di ex lavoratori, con l’Istituto previdenziale hanno in corso un vero e proprio contratto economico di “dare per avere”, quindi oneroso (parecchio) e perimetrato nei suoi effetti. Credo però che per dirimere la questione dell’appartenenza o meno alla categoria degli “esodati” quindi, in buona sostanza, per stabilire se sia coerente l’applicazione della salvaguardia per una determinata categoria di ex lavoratori, si debba innanzitutto stabilire un principio intorno al quale definire la regola. In tal senso ci viene incontro la Sentenza della Corte Costituzionale n° 822 del 1988.

Tralasciando di scendere nei dettagli del pronunciamento della Consulta, nella sentenza in questione la Corte afferma, in maniera chiara e inequivocabile che

non può dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo o in una fase avanzata del rapporto di lavoro oppure quando già sia subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse, senza una inderogabile esigenza, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività lavorativa.

Da qui discendono palesemente un principio e un’eccezione.

Il principio è chiaro e mira a tutelare, nella forma e nella sostanza senza distinzione alcuna in merito ai soggetti, tutti coloro i quali al momento delle dimissioni possano contare su un qual si voglia percorso di accompagnamento al raggiungimento dei requisiti pensionistici; un percorso definito e che è esso stesso motivo dirimente per le scelte che si vanno a compiere. Questo vale quindi per i cessati ma vale anche per i contributori volontari.

L’eccezione si identifica con le “inderogabili esigenze” e non vi è dubbio che sarebbe stato assai improbo confutarne la circostanza negli ultimi mesi del 2011. Da quei mesi però alcune cose sono mutate, altre si continua pervicacemente a non fvolerle mutare, altre ancora sono palesemente contestabili: vedasi, per esempio il comunicato stampa del Luglio 2014 della Rete dei Comitati  laddove, al punto 8) si afferma:

8) La “Rete dei Comitati” respinge con forza e determinazione l’alibi delle coperture finanziarie non disponibili utilizzato come scusa per negare la risoluzione definitiva della “questione esodati”. In data 2 Luglio, nel corso del dibattito alla Camera sull’approvazione dell’emendamento per la VI salvaguardia, è stato affermato chiaramente che i risparmi realizzati dall’applicazione delle nuove norme previdenziali sono di gran lunga superiori a quelli inizialmente stimati (88 miliardi contro 22) come d’altronde comunicato dallo stesso INPS con documenti e studi ufficiali.

Se l’inderogabilità era difficile contestarla allora, con oltre 60 miliardi di maggiori risparmi sarebbe assai facile contestarla oggi. Sarebbe inoltre arduo sul piano costituzionale anche giustificare i più stringenti requisiti introdotti dai vari decreti rispetto a quanto dispone la Legge madre e le discriminazioni conseguenti alle disparità di vincoli imposti all’una e all’altra categoria di esodati.

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