Approvato emendamento alla finanziaria per la salvaguardia di altri 17mila esodati

 Emendamento 1.5008 – Approvato

Dopo il comma 127, aggiungere i seguenti:

127-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, ferme restando le salvaguardie di cui articolo 24, comma 14, del decreto-legge n.201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011, dall’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dell’articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013 n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, e dall’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge 31 agosto 2013 n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013 si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:

  •  a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • c)  i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter dei codice di procedura civile, ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011 anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • e)  i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sci mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi I e 2, della legge 23 luglio 1991 n.223 perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011. 11 versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;
  • f)  i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

127-ter. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al comma 127-bis non può avere decorrenza anteriore al 1o gennaio 2014.

127-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 127-bis sulla base di quanto stabilito dal comma 127-quinquies. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 127-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 127-quinquies l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 127-bis.

127-quinquies. I benefici di cui al comma 127-bis sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l’anno 2014, 250 milioni di euro per l’anno 2015, 197 milioni di euro per l’anno 2016, 110 milioni di euro per l’anno 2017, 83 milioni di euro per l’anno 2018, 81 milioni di euro per l’anno 2019, 26 milioni di euro per l’anno 2020.

127-sexies. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 127-bis a 127-quinquies è subordinata all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, primo periodo del decreto legge 31 agosto 2013 n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, e all’effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n.228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 127-quinquies il Fondo di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n.228, come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3, primo periodo, decreto legge n.102 del 2013, è ridotto di 4 milioni di euro per l’anno 2014, 12 milioni di euro per l’anno 2015, 35 milioni di euro per l’anno 2016, 38 milioni di euro per l’anno 2017, 37 milioni di euro per l’anno 2018, 69 milioni di euro per l’anno 2019 e 26 milioni di euro per l’anno 2020.

Conseguentemente:
al comma 126, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l’anno 2018, a 595 milioni di euro per l’anno 2019 e a 45 milioni di euro per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.385 milioni di euro per l’anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l’anno 2018, a 699 milioni di euro per l’anno 2019 e a 79 milioni di euro per l’anno 2020».

Dopo il comma 326, aggiungere i seguenti:
326-bis. All’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n.247, come modificato dall’articolo 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012 n.92, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al secondo periodo, le seguenti parole: al 21 per cento per l’anno 2014, al 22 per cento per l’anno 2015 sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l’anno 2014, al 23,5 per cento per l’anno 2015».

326-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, è ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019.

Il Governo

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