Il punto su salvaguardia, limiti numerici e decreti

Con queste note analizziamo, con specifico riferimento ai lavoratori collocati in mobilità ex Lege 223/1991, le norme di salvaguardia introdotte dal Legislatore e in particolare l’identificazione e quantificazione dei soggetti in rapporto alla “congruità” delle risorse stanziate dalla Legge stessa. Ultimamente infatti – forse non sono estranee manovre politiche e interessi di parte – si sta affacciando una sorta di “visione restrittiva” della questione.

In base ad essa le risorse messe a disposizione non consentirebbero di salvaguardare tutti coloro che erano stati identificati puntualmente nel Decreto e quindi introdurrebbero una sorta di “lotteria” del diritto che avrebbe conseguenze devastanti per tutti coloro che rimanessero fuori dalla normativa di salvaguardia. Tutto ciò in attesa di un nuovo riassetto della vicenda che si può immaginare soggetta a condizionamenti politici e pasticci di ogni tipo.

Attraverso questo articolo, si intende invece sostenere la tesi in base alla quale tutti coloro che rientrano nella fattispecie del DM del Ministero del Lavoro e delle Finanze del 1 giugno 2012 (cd decreto dei 65.000) debbono considerarsi soggetti alla salvaguardia ex art 24 del DL 201/2011.

I lavoratori soggetti a salvaguardia sulla base delle disposizioni di cui al DL 201 del 2011, art. 24, c. 14 e 15
con riferimento ai lavoratori collocati in mobilità di cui alla Legge 223/1991

Come è noto la Riforma del sistema previdenziale introdotta nell’ordinamento con il D.L. 6 dicembre 2011 n° 201 convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n° 214 ha disposto con l’art. 24, in particolare ai commi 14 e 15, una serie di norme volte a salvaguardare alcune categorie di lavoratori dagli effetti della Riforma stessa identificando specifiche e puntuali situazioni ritenute meritevoli di tutela.

La ragione di queste – com’è evidente – va ricercata nell’obbligo quasi morale del Legislatore di evitare con ogni attenzione di creare situazioni insostenibili per la vita di alcuni lavoratori già cessati dal lavoro sulla base di specifici accordi di fatto di accompagnamento alla pensione, che si verrebbero a trovare senza alcun reddito per un lungo periodo di tempo per effetto delle modifiche normative introdotte.

La definizione del limite numerico della platea nel D.M. del 1 giugno 2012 – cd. Decreto dei 65.000

Con queste note intendiamo qui analizzare, con specifico riferimento ai lavoratori collocati in mobilità ex Lege 223/1991, le norme di salvaguardia introdotte dal Legislatore e in particolare l’identificazione e quantificazione dei soggetti in rapporto alla “congruità” delle risorse stanziate dalla Legge stessa.

Fin dall’inizio infatti si poneva il problema della legittimità stessa e del criterio fattuale di applicazione del “limite delle risorse predeterminate”, testualmente così definite, di cui al comma 15 dell’art. 24 della L 201/2001. Questi limiti di Legge avevano posto fin da subito infatti l’inquietante interrogativo, nell’ipotesi della loro insufficiente quantificazione, di cosa sarebbe accaduto concretamente a tutti coloro che – pur soddisfacendo le condizioni previste dalla Legge – si fossero trovati in soprannumero rispetto alle risorse e conseguentemente non in grado di accedere alla salvaguardia predisposta rispetto ai nuovi requisiti.

Il problema era quello della congruità delle risorse” indicate quindi
della capienza di queste in riferimento alle situazioni da tutelare.

La definizione quantitativa del “contingente numerico”, inizialmente stabilita in 50.000 unità, per tutte le tipologie di lavoratori da salvaguardare, venne poi trasformata in una somma di danaro in funzione di ogni singola annualità di spesa e indicata nello stesso art. 24 c. 15. La quantificazione iniziale nel Decreto Legge di 50.000 soggetti era indicata nella relazione tecnica di accompagnamento come essere stata “verificata anche sulla base dei dati amministrativi degli enti previdenziali interessati (cfr. nota 5 a pag. 46 della relazione tecnica redatta dal Governo di accompagnamento del DL).

Infine la platea di lavoratori interessati alla tutela venne poi ampliata per effetto dell’emanazione del DL 29/12/2011 n° 216 e della Legge di conversione n° 14 del 24/2/2012. Non è il caso di ripercorrere qui il dibattito sulla veridicità dei dati quantitativi che si sono rincorsi sulla stampa, sui media in generale, spesso se non sempre privi di oggettività e non supportati da certezze normative né di fatto.

Arriviamo finalmente, dopo uno slittamento del termine inizialmente previsto per marzo 2012 all’emanazione in data 1 giugno 2012 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’ Economia e delle Finanze. Il Decreto, dopo una lunga gestazione e un ulteriore insolito ritardo viene finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 171 del 24 luglio 2012.

Negli articoli del Decreto viene data attuazione in dettaglio a quanto indicato dalla Legge 201/2011; spesso tali fattispecie sono più riduttive delle analoghe indicate nella Legge cui il DM dà “attuazione”, come nel caso della mobilità i requisiti indicati nella norma ministerile sono limitativi rispetto alla Legge prevedendo che la cessazione dell’attività lavorativa sia già avvenuta alla data del 4 dicembre 2011.

Per ciascuna delle ipotesi considerate nel DM vale l’apposita tabella del “contingente numerico” che indica, tipologia per tipologia di soggetti, un numero di lavoratori aventi diritto all’ottenimento della salvaguardia. Ciò che deve essere tenuto in assoluta considerazione è l’intima correlazione tra i numeri indicati nella tabella di cui all’art. 6 e quanto il Decreto stesso indica nelle sue premesse.

In particolare risulta di estrema rilevanza l’ultimo e il penultimo inciso del Decreto che si riporta:

TENUTO CONTO dell’elaborazione effettuata dall’INPS sulla base dei relativi elementi amministrativi, trasposta nella tabella riportata nel presente decreto, che ha consentito di verificare la congruità del contingente numerico programmato con riferimento ai soggetti rientranti in ciascuna categoria di soggetti beneficiari e, conseguentemente, la congruità delle risorse complessivamente predeterminate all’articolo 24, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011;

CONSIDERATO che il numero complessivo di tutti i soggetti di cui alle disposizioni sopra riportate aventi i requisiti per accedere al beneficio rientra nel contingente numerico complessivo di 65.000 unità e che le risorse finanziarie complessivamente occorrenti sono pari alle risorse predeterminate all’articolo 24, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011.

Il Decreto in sostanza afferma che tutti coloro che rientrano nelle consistenze indicate sono il risultato di elaborazioni
e che esse tengono conto delle fattispecie rientranti nelle singole categorie di soggetti da salvaguardare.

Il numero dei soggetti di cui alla mobilità ordinaria è di 25.590. Non va trascurato nemmeno la dichiarazione esplicita contenuta nell’articolo 8 del DM. V’è da rammentare infatti che qualora tale categoria si fosse rivelata più numerosa del previsto, nel milleproroghe era contemplata una clausola di salvaguardia, resasi poi non necessaria.

Articolo 8.
Il numero complessivo dei lavoratori indicato all’articolo 6, aventi titolo ai benefici di cui al presente decreto, comporta un fabbisogno finanziario complessivo nel limite individuato dall’articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche e, pertanto, non occorre applicare la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 6 bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Così come infine lo stesso DM non ripropone l’indicazione che qualora fosse raggiunto il limite numerico non si prenderebbero in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici ante D.L. 201/2011. Lo stesso Ministero, a mezzo dell’intervento del Ministro al Senato della Repubblica nella seduta del 19 giugno 2012 indica in alcune tabelle come i dati sono stati ricavati. Sempre per i soggetti in mobilità la platea iniziale dei lavoratori selezionati dagli archivi per la verifica delle salvaguardie alla data del 4.12.2011 e per il periodo dal 2013 al 2019 è di 41.200.

A questo dato vanno detratti n° 4.950 lavoratori con requisiti già maturati al 31.12.2011 e quindi già in pensione; n° 1.400 lavoratori con diritto alla salvaguardia ma non conteggiati perché non producono oneri in quanto la data di decorrenza del pensionamento risulta identica in entrambe le normative, vecchia e nuova; n° 12.550 lavoratori non considerati in quanto nel periodo di salvaguardia prevista nel Decrto Ministeriale non raggiungono i requisiti richiesti.

Il risultato è di n° 22.300 lavoratori salvaguardati che producono oneri . Questo numero risulta poi “arrotondato prudenzialmente” – così è letteralmente indicato – in n° 25.590 e riportato nel Decreto Interministeriale. Questo numero di 25.590 risulta anche ripartito per annualità di decorrenza della pensione come indicato in apposita tabella sempre allegata all’intervento del Ministro in sede di informativa del Governo in data 19/6/2012.

E’ necessario richiamare ancora quanto previsto da ultimo, e ciò è di estrema importanza, dall’art. 22 del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012 (cd. Spending Review) come convertito dalla Legge7 agosto 2012 n. 135.

A fronte delle polemiche e dubbi sorti che mettevano in evidenza possibili profili di illegittimità del DM in riferimento ai cambiamenti di fatto introdotti rispetto al disposto normativo di Legge e quindi nell’intento di dare efficacia di Legge alle disposizioni del Decreto Ministeriale del 1 giugno 2012 l’articolo 22 così prevede:

“Salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico”

Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche’ le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche’ maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

[omissis ]

La valenza che assume in questo contesto la disposizione richiamata è di notevole importanza.

Con il recepimento in un atto avente valore di Legge primaria qual’è l’art. 22 del DL 95/2012 convertito in Legge, le parole tutte e i concetti del DM assurgono a dignità di Legge; meglio sono Legge essi stessi. Di conseguenza è la Legge che sancisce la disponibilità delle somme che corrisponde ai 65.000 lavoratori che a loro volta rientrano nei presupposti delle fattispecie normative. La congruità delle risorse risulta coerente rispetto a coloro che hanno maturato il diritto di avvalersi della salvaguardia ed è indicata nella Legge e conseguentemente non può essere ignorata né disattesa.

In altre parole è la Legge che afferma che le risorse sono state determinate
in funzione di tutti coloro che hanno i requisisti di cui al Decreto Ministeriale !

La certezza della numerosità della platea dei lavoratori salvaguardati che corrisponde alle fattispecie indicate nel Decreto Ministeriale, risultato a sua volta di un’analisi specifica, è un dato normativo primario.

Né l’ INPS, chiamata ad applicare scrupolosamente la Legge né i media informativi che svolgono una funzione essenziale di “veicolo della verità” possono né debbono introdurre elementi di incertezza e dubbio rispetto al fatto che coloro che rientrano nell’ambito di quanto previsto dalla Legge (leggasi DM dei 65.000) debbano ritenersi salvaguardati dagli effetti della Riforma del 2011.

Luigi Messina

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