Emendamento 52.0.2 a favore degli esodati del sen. De Angelis

Emendamento n. 52.0.2 al DDL S.3249 (MERCATO del LAVORO), presentato dal senatore De Angelis (FLI) al senato giovedì 10 maggio per SALVARE TUTTI GLI ESODATI integrato con le coperture finanziarie (con 4 versioni)

Dopo l’art. 52. (Interventi in favore dei lavoratori anziani) aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Interventi in favore di lavoratori esodati e in mobilità)

  1. In considerazione dei cambiamenti sociali e delle norme introdotte con il presente disegno di legge, al fine di non generare alcuna soluzione della continuità delle prestazioni del reddito l’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011, viene così modificato:
  • a) al comma 14 le parole: “nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “ed inoltre si applicano le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti alla data di definizione e sottoscrizione degli accordi e/o dell’autorizzazione:”
  • b) al comma 14 punto a) sono soppresse le parole: “e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223”;
  • c) al comma 14 punto d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: “nonché ai lavoratori che, avendo risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali sottoscritti antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, siano stati successivamente autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione”;
  • d) al comma 14 aggiungere, in fine, il seguente punto f): “ai lavoratori che, in ragione di accordi individuali sottoscritti antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, abbiano risolto il rapporto di lavoro, anche in data successiva al 4 dicembre 2011, a condizione che la data dell’accordo risulti da elementi certi e oggettivi, quali gli accordi sottoscritti in Azienda seguiti dai verbali di conciliazione in sede sindacale, trasmessi alle direzioni provinciali del lavoro o ad altri soggetti equipollenti”;
  • e) il comma 15 è soppresso.

Conseguentemente:

Seguono le 4 ipotesi di copertura (in alternativa tra loro)

(Ipotesi 1)

Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede a decorrere dal 2013 a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle seguenti disposizioni: “A decorrere dall’anno 2013 la spesa per acquisto di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 200, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 15 per cento. Tale rideterminazione dovrà in ogni caso comportare una riduzione non inferiore a 6 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2013. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. I risparmi di spesa conseguiti in applicazione delle presenti disposizioni vengono versati in entrata al bilancio dello stato secondo le modalità stabilite dal Ministro dell’economia e delle finanze con apposito decreto. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.».

(Ipotesi 2)

Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione.

(Ipotesi 3)

alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sui risparmi di spesa derivanti dalla seguente disposizione: “Gli stanziamenti per i trasferimenti di parte capitale e parte corrente alle imprese iscritti nel bilancio di previsione dello Stato, fatti salvi quelli all’ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato S.p.A., sono ridotti di un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro per il 2013, 4 miliardi di euro per il 2014 e 6 miliardi di euro a decorrere dal 2015. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(Ipotesi 4)

alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sui risparmi di spesa derivanti dalla seguente disposizione: Gli stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 184 alla Missione Fondi da ripartire sono ridotti di 2 miliardi di euro per il 2013, 4 miliardi di euro per il 2014 e 6 miliardi di euro a decorrere dal 2015, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

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DOWNLOAD: Emendamento al DDL S.3249 Sen. DeAngelis (Mercato del Lavoro).pdf

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