Domanda di pensione, avvalimento alla Legge 122/2010 e reiezione

A fronte di diverse testimonianze in merito ad un presunto, temporaneo blocco della lavorazione delle domande di pensione che pervenissero all’ INPS in questo periodo, confermo, per esperienza personale quindi con assoluta certezza, che le domande di pensione non sono affatto bloccate e, al massimo, le perdite di tempo si devono imputare alle normali lentezze burocratiche, ampiamente riducibili se solo si supporta personalmente l’iter della propria pratica. Per inciso, dalla presentazione della domanda, alla sua definizione, i tempi di lavorazione possono ridursi anche ad una sola settimana; qualcosa in più se la domanda transita dal patronato.

Da osservare che il decreto ultimo, recante disposizioni economiche in merito al prolungamento al reddito per l’anno 2012, dispone esplicitamente che, per avere diritto al beneficio, è una delle condizioni essenziali aver presentato domanda di pensionamento secondo le regole previgenti la legge Tremonti-Sacconi (quindi in deroga alla 122/2010). E’ altresì condizione essenziale presentare la lettera di reiezione a tale domanda anche per quelle aziende che, alla presentazione di tale documento, vincolano una loro integrazione economica in conseguenza dello spostamento della finestra pensionistica (vedi p.es. Telecom)

La domanda di pensione, sia che la si presenti personalmente, sia che si agisca attraverso patronato, è formulata online quindi il giorno dopo la presentazione, può essere esplorata personalmente dall’interessato attraverso il portale INPS che ne può così monitorare l’iter in tempi quasi reali.

La domanda perviene in prima istanza alla sede territoriale (la sede è determinata automaticamente dai dati presenti nell’ estratto contributivo) e, nel caso si appartenga ad un fondo speciale, normalmente é trasferita all’ ufficio fondi speciali. In tal caso, sul portale comparirà una prima fase in cui la domanda risulterà “giacente” e tale dicitura cambierà in “trasferimento” qualora venga dirottata ai fondi speciali.

Trasferita la domanda, comparirà un secondo record dove la domanda, dopo il batch serale, risulterà nuovamente “giacente” in attesa di essere lavorata da questo nuovo ufficio. Questa fase, come vedremo, è di assoluta importanza perché è in questa precisa fase che è bene intervenire personalmente. Per chi invece non appartenesse ad un fondo speciale, verrebbe a mancare questo trasferimento e la fase durante la quale intervenire sarebbe ovviamente la precedente, quando la pratica risulta ancora giacente alla sede territoriale.

Come già premesso, se la posizione contributiva non presenta particolarità di rilievo, tutto l’iter potrebbe espletarsi in pochissimi giorni; il resto è solo ed unicamente tempo perso, giorni e settimane durante le quali la domanda giace del tutto inosservata. Tutto questo tempo può essere recuperato recandosi personalmente, prima alla sede territoriale per sollecitare la presa in carico della domanda e successivamente, per chi ne faccia parte, ai fondi speciali per definire la pratica e concordare il testo della lettera di reiezione (se reiettata dovrà essere). Ovviamente potrebbe capitare che non tutti i funzionari siano pienamente collaborativi e qualcuno potrebbe dimostrarsi restio a definire seduta stante il completamento della pratica con relativa reiezione, ma questo è possibile e, con una educata pressione, conformemente alle circostanze, lo si può ottenere.

Concordare il testo della reiezione è di notevole importanza perché, trascurando le note di legge, il testo non è in forma standardizzata bensì è espressione concettuale del funzionario che ha appena terminato di espletare la pratica.

Concordare può significare, per esempio, ottenere che la domanda di avvalimento, già allegata alla domanda presentata online, sia allegata al fascicolo cartaceo e che i riferimenti alla 122/2010, alla 111/10 e alla 214/2011 abbiano riscontro nella lettera di reiezione, ognuna con le specifiche motivazioni di reiezione.

Nella lettera é bene che compaiano, per esempio, i motivi di reiezione in ordine all’applicazione della 122 e della 111 e, separatamente quella relativa alla 214 (solitamente riguardano le definizioni di “soggetto non salvaguardato” e “assenza dei requisiti anagrafici e contributivi”). In tal modo, si dovessero riaprire le graduatorie per i 10mila o per i 5.000, si avrebbe pieno titolo a presentare istanza di revisione oppure, in caso venisse successivamente riconosciuto il diritto alla salvaguardia dalla 214, sarebbero automaticamente recuperati i requisiti anagrafico contributivi e si potrebbe presentare domanda di seconda istanza.

Con tutta probabilità, in assenza di un intervento da parte dell’interessato durante questa fase, la lettera di reiezione assumerebbe un contenuto molto più generico, talvolta perfino incoerente e difficilmente riporterebbe alcun riferimento alla domanda di avvalimento, per il semplice motivo che, conferendo sostanzialità al provvedimento di reiezione, si tende a considerarla appendice di un “nulla di fatto” quindi di scarsa rilevanza. Se mai si verificasse però la possibilità di rientrare nelle graduatorie dei 10.000 o dei 5.000, l’attuale reiezione in riferimento alle relative leggi di salvaguardia potrebbe invece risultare di importanza capitale.

In merito alla domanda di avvalimento alle leggi 122/2010 e 111/2010 ribadisco che, se è ragionevolmente improbabile che le relative graduatorie possano essere riaperte, è comunque tecnicamente possibile che ciò avvenga e, qualora uno dovesse risultare escluso dalle graduatorie della 214/2011, questa potrebbe risultare l’ultima, per quanto esile, opportunità per rientrare dalla finestra.

E’ quindi della massima importanza seguire personalmente l’iter della propria pratica pensionistica (anche se presentata dal patronato) e, in particolare, intervenire tempestivamente nel momento che immediatamente precede la sua lavorazione.

A buon intenditore…

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